Art. 75 Sostituzione dell'art. 120 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 120 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 120. (Visite ai siti museali). - 1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato).».