Art. 75 
 
                     Sostituzione dell'art. 120 
                   della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 120 della legge regionale n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: «Art.  120.  (Visite  ai  siti  museali).  -  1.  Le  guide
turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti  e  luoghi  della
cultura secondo le modalita' previste  dal  decreto  ministeriale  11
dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante  norme  per  l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato).».