Art. 76 
 
                    Inserimento dell'art. 121-bis 
                   nella legge regionale n. 2/2002 
 
  1. Dopo l'art. 121 della legge regionale n. 2/2002 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  121-bis.  (Accompagnatore  di  media  montagna).  -  1.   In
attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della  legge  n.
6/1989,   e'   accompagnatore   di   media   montagna   chi    svolge
professionalmente, anche in modo non esclusivo  e  non  continuativo,
l'attivita' di accompagnamento in escursioni su terreno montano,  con
l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati
e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso  di
tecniche  e  di  materiali  alpinistici  e  illustra   alle   persone
accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. 
  2. La giunta regionale sentito il parere del direttivo del collegio
regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi
in cui e' consentita l'attivita' di accompagnatore di media montagna. 
  3. Le guide alpine - maestri di alpinismo  e  gli  aspiranti  guida
possono svolgere le attivita' di accompagnatore di media montagna.».