Art. 76 Inserimento dell'art. 121-bis nella legge regionale n. 2/2002 1. Dopo l'art. 121 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente: «Art. 121-bis. (Accompagnatore di media montagna). - 1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge n. 6/1989, e' accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attivita' di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. 2. La giunta regionale sentito il parere del direttivo del collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui e' consentita l'attivita' di accompagnatore di media montagna. 3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di accompagnatore di media montagna.».