Art. 8 Uffici di informazione e accoglienza turistica 1. Nelle localita' o nei territori a prevalente interesse turistico determinati da rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, lettera i-bis), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), ovvero individuati dal Piano strategico regionale del turismo, PromoTurismoFVG puo' istituire, a norma dell'art. 5 bis, comma 4, lettera e), della medesima legge regionale, uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico, anche in collaborazione, mediante convenzioni, con i comuni, con le pro loco o altri soggetti espressione del territorio, curando, inoltre, la formazione continua degli operatori dedicati a tali servizi. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il funzionamento degli IAT gestiti dai comuni o dagli altri soggetti convenzionati con PromoTurismoFVG. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 gli IAT gia' istituiti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2002 si adeguano alle disposizioni del presente articolo.