Art. 8 
 
           Uffici di informazione e accoglienza turistica 
 
  1. Nelle localita' o nei territori a prevalente interesse turistico
determinati da rilevazioni periodiche effettuate  da  PromoTurismoFVG
ai sensi dell'art.  5-bis,  comma  4,  lettera  i-bis),  della  legge
regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione  di  progetti  mirati  di
promozione economica nei territori montani), ovvero  individuati  dal
Piano  strategico  regionale  del   turismo,   PromoTurismoFVG   puo'
istituire, a norma dell'art.  5  bis,  comma  4,  lettera  e),  della
medesima  legge  regionale,  uffici  di  informazione  e  accoglienza
turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione
e assistenza turistica al pubblico, anche in collaborazione, mediante
convenzioni,  con  i  comuni,  con  le  pro  loco  o  altri  soggetti
espressione del territorio, curando, inoltre, la formazione  continua
degli operatori dedicati a tali servizi. 
  2.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi  alla  PromoTurismoFVG  per  il  funzionamento  degli  IAT
gestiti  dai  comuni  o  dagli  altri  soggetti   convenzionati   con
PromoTurismoFVG. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 gli  IAT  gia'  istituiti  ai
sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2002 si  adeguano  alle
disposizioni del presente articolo.