Art. 85 
 
     Sostituzione dell'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 153 della legge regionale n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  153  (Regolamento)  -  1.  Con  regolamento  regionale  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei  contributi
ai  collegi  di  cui  agli  articoli  122,  127,  132   e   144   per
l'organizzazione dei relativi corsi.».