Art. 85 Sostituzione dell'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 153 (Regolamento) - 1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.».