Art. 99 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 1. All'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «dal responsabile della struttura tecnica competente» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente» sono sostituite dalle seguenti: «della complessita' esecutiva dell'intervento»; c) al comma 6, le parole «dalla struttura tecnica competente» sono soppresse.