Art. 99 
 
       Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 
 
  1. All'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  le  parole  «dal  responsabile  della  struttura
tecnica competente» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le  parole  «delle  indicazioni  del  responsabile
della struttura tecnica competente» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della complessita' esecutiva dell'intervento»; 
    c) al comma 6, le parole  «dalla  struttura  tecnica  competente»
sono soppresse.