Allegato 
 
Regolamento  di  attuazione  dell'art.  2,  comma  83,  della   legge
  regionale 11 agosto 2016, n. 14,  in  materia  di  assegnazione  di
  risorse ai Confidi per la  concessione  di  garanzie  alle  imprese
  regionali coinvolte nella crisi  di  «Veneto  Banca  S.p.a.»  e  di
  «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.». 
    (Omissis). 
 
                               CAPO I 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  30  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e  dell'art.  2,
comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n.  14  (Assestamento
del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai
sensi della legge regionale n. 10 novembre 2015, n.  26),  disciplina
criteri e modalita' per l'assegnazione delle risorse  ai  Confidi  di
cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  «Legge  finanziaria
2007»), da destinare alla concessione di garanzie alle imprese aventi
sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono  risultate
coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di « Banca  Popolare
di Vicenza S.p.a.» in veste di azioniste o obbligazioniste. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, in conformita'  all'art.  2,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3/2015  ed  al  decreto
del  Presidente  della  Regione  24  giugno   2015,   n.   123,   per
microimprese, Piccole e medie imprese (PMI) si intendono  le  imprese
che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento  (UE)
n. 651/2014 della commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
                               Art. 3. 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In conformita' a quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo  2005,
n. 4 (Interventi per il sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle
piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15  gennaio
2002, causa C-439/99, e al parere motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di
cui al presente regolamento e' subordinata alla presentazione di  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  di  data
non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione  della
domanda di cui all'art. 5, allegata  all'istanza  di  assegnazione  e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  richiedente
attestante il rispetto delle normative vigenti in tema  di  sicurezza
sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non  corrispondenza  al  vero
della dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  causa  di
decadenza dall'assegnazione delle  risorse.  Ove  queste  siano  gia'
state  erogate,   il   soggetto   assegnatario   e   l'autore   della
dichiarazione  sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a  restituire
l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali. 
 
                               CAPO II 
           Soggetti assegnatari, modalita' di assegnazione 
                    e destinazione delle risorse 
 
 
                               Art. 4. 
                        Soggetti assegnatari 
 
    1. Possono essere assegnatari delle risorse di  cui  al  presente
regolamento i soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  del  regolamento
per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai  sensi  dell'art.  7,
comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore  dei  consorzi  di
garanzia  fidi  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con
decreto del Presidente  della  Regione  5  luglio  2007,  n.  226,  e
successive modifiche, e di cui all'art.  48,  comma  1,  della  legge
regionale n. 17 luglio  2015,  n.  19  (Disposizioni  di  riordino  e
semplificazione in materia  di  attivita'  produttive  e  di  risorse
agricole e forestali). 
    2.  Sono  esclusi  dall'assegnazione  delle  risorse  i  soggetti
destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9,  comma  2,
del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della
responsabilita'  amministrativa  delle  persone   giuridiche,   delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 5. 
               Presentazione delle domande e parametri 
          di proporzionalita' di assegnazione delle risorse 
 
    1. La domanda e' presentata alla struttura  regionale  competente
in  materia  di  accesso  al  credito  delle   imprese   dal   legale
rappresentante  del  soggetto   richiedente,   nel   rispetto   delle
disposizioni  vigenti  in  materia  fiscale,   entro   dieci   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento ed e' corredata da: 
      a) copia dell'atto costitutivo e  dello  statuto  del  soggetto
richiedente; 
      b) copia del bilancio relativo all'esercizio  chiuso  nell'anno
precedente a  quello  di  presentazione  della  domanda  o,  se  gia'
approvato, nell'anno di presentazione della  domanda,  nonche'  delle
note  integrative  e  della  relazione   sulla   gestione   approvata
dall'assemblea dei soci; 
      c)   dichiarazione   attestante    gli    elementi    necessari
all'applicazione dei parametri di cui al comma 2. 
    2. Le risorse di cui  al  presente  regolamento  sono  assegnate,
entro trenta giorni dal termine  di  cui  al  comma  1,  ai  soggetti
richiedenti in base ai seguenti parametri di proporzionalita': 
      a) per il 75% in proporzione alla quota del rischio a carico di
ciascun  soggetto  richiedente  relativo  alle  garanzie  in   essere
rilasciate  ad  imprese   aventi   sede   legale   o   operativa   in
Friuli-Venezia Giulia su finanziamenti di «Veneto Banca S.p.a.» e  di
«  Banca  Popolare  di  Vicenza  S.p.a.»  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio cui si riferisce  il  bilancio  di  cui  al  comma  1,
lettera b); 
      b) per il 25% in proporzione alla quota del rischio a carico di
ciascun  soggetto  richiedente  relativo  alle  garanzie  in   essere
rilasciate  ad  imprese   aventi   sede   legale   o   operativa   in
Friuli-Venezia Giulia su  finanziamenti  di  banche  ed  intermediari
finanziari diversi dalle banche di cui alla lettera a) alla  data  di
chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al  comma
1, lettera b). 
 
                               Art. 6. 
                Destinazione delle risorse assegnate 
 
    1. Le risorse assegnate ai sensi del  presente  regolamento  sono
destinate alla costituzione da parte  del  soggetto  assegnatario  di
apposito fondo  rischi  indisponibile  dedicato  esclusivamente  alla
concessione delle garanzie di cui al capo III. 
    2. Nella nota integrativa al bilancio di  esercizio  il  soggetto
assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui al  comma
1 per le finalita' di cui al presente regolamento. 
 
                              CAPO III 
                    Soggetti destinatari finali, 
              operazioni ammissibili e regime di aiuto 
 
 
                               Art. 7. 
        Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili 
 
    1. Le risorse assegnate ai sensi del  presente  regolamento  sono
impiegate dai soggetti assegnatari per la concessione di  garanzie  a
favore dei  soggetti  destinatari  finali  di  cui  al  comma  2,  in
relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento. 
    2. Possono ottenere le garanzie di cui al presente  capo  le  PMI
che possiedono i seguenti requisiti: 
      a) essere attive ed iscritte al registro delle imprese; 
      b)  avere  sede  legale  o  unita'  operativa  nel   territorio
regionale; 
      c) risultare  intestatarie  di  azioni  o  di  obbligazioni  di
«Veneto Banca S.p.a.»  e  di  «Banca  Popolare  di  Vicenza  S.p.a.»,
rispettivamente, alla data del 2 dicembre 2015 ed alla  data  del  16
febbraio 2016. 
    3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie le PMI: 
      a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
      b)  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti  e'  in  corso
un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 
      c) che rientrano nei casi di esclusione  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A. 
 
                               Art. 8. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Le agevolazioni  a  favore  dei  soggetti  destinatari  finali
connesse  alla  concessione  delle  garanzie  di  cui   al   presente
regolamento sono concesse ai sensi e  nel  rispetto  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e  delle  attivita'
escluse di cui all'allegato A. 
    2. L'elemento di aiuto e' determinato con le  modalita'  definite
dal  «Metodo  nazionale  per  calcolare  l'elemento  di  aiuto  nelle
garanzie a favore delle PMI» (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato
dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 
    3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  regola  «de  minimis»,  i
pertinenti dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti ai sensi della
normativa «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e
l'esercizio finanziario in corso sono  rilasciati  al  momento  della
presentazione della domanda da parte del soggetto destinatario finale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
 
                               CAPO IV 
            Obblighi, monitoraggio e disposizioni finali 
 
 
                               Art. 9. 
                  Obblighi dei soggetti assegnatari 
 
    1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo  di  rispettare  quanto
previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 6. 
    2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al  comma  1,
l'assegnazione e' revocata e le somme assegnate sono restituite  alla
Regione in conformita' all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
                            Monitoraggio 
 
    1. Annualmente, entro sei mesi dalla scadenza del loro  esercizio
contabile,  i  soggetti  assegnatari   trasmettono   alla   struttura
regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i
dati relativi  ai  soggetti  destinatari  finali,  all'importo  delle
garanzie  rilasciate  e  delle  agevolazioni   concesse   nel   corso
dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi  del
presente regolamento. 
 
                              Art. 11. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione.