Allegato Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.». (Omissis). CAPO I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 10 novembre 2015, n. 26), disciplina criteri e modalita' per l'assegnazione delle risorse ai Confidi di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «Legge finanziaria 2007»), da destinare alla concessione di garanzie alle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono risultate coinvolte nella crisi di «Veneto Banca S.p.a.» e di « Banca Popolare di Vicenza S.p.a.» in veste di azioniste o obbligazioniste. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, Piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Art. 3. Sicurezza sul lavoro 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano gia' state erogate, il soggetto assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali. CAPO II Soggetti assegnatari, modalita' di assegnazione e destinazione delle risorse Art. 4. Soggetti assegnatari 1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2007, n. 226, e successive modifiche, e di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivita' produttive e di risorse agricole e forestali). 2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 5. Presentazione delle domande e parametri di proporzionalita' di assegnazione delle risorse 1. La domanda e' presentata alla struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed e' corredata da: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente; b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda o, se gia' approvato, nell'anno di presentazione della domanda, nonche' delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci; c) dichiarazione attestante gli elementi necessari all'applicazione dei parametri di cui al comma 2. 2. Le risorse di cui al presente regolamento sono assegnate, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, ai soggetti richiedenti in base ai seguenti parametri di proporzionalita': a) per il 75% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia su finanziamenti di «Veneto Banca S.p.a.» e di « Banca Popolare di Vicenza S.p.a.» alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b); b) per il 25% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia su finanziamenti di banche ed intermediari finanziari diversi dalle banche di cui alla lettera a) alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b). Art. 6. Destinazione delle risorse assegnate 1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie di cui al capo III. 2. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le finalita' di cui al presente regolamento. CAPO III Soggetti destinatari finali, operazioni ammissibili e regime di aiuto Art. 7. Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili 1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono impiegate dai soggetti assegnatari per la concessione di garanzie a favore dei soggetti destinatari finali di cui al comma 2, in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento. 2. Possono ottenere le garanzie di cui al presente capo le PMI che possiedono i seguenti requisiti: a) essere attive ed iscritte al registro delle imprese; b) avere sede legale o unita' operativa nel territorio regionale; c) risultare intestatarie di azioni o di obbligazioni di «Veneto Banca S.p.a.» e di «Banca Popolare di Vicenza S.p.a.», rispettivamente, alla data del 2 dicembre 2015 ed alla data del 16 febbraio 2016. 3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie le PMI: a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti e' in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A. Art. 8. Regime di aiuto 1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari finali connesse alla concessione delle garanzie di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attivita' escluse di cui all'allegato A. 2. L'elemento di aiuto e' determinato con le modalita' definite dal «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 3. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis», i pertinenti dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti ai sensi della normativa «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto destinatario finale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. CAPO IV Obblighi, monitoraggio e disposizioni finali Art. 9. Obblighi dei soggetti assegnatari 1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 6. 2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione e' revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformita' all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Monitoraggio 1. Annualmente, entro sei mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.