Allegato A) (riferito all'art. 8) REGIME DI AIUTO «DE MINIMIS». SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013. 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis», tra l'altro: a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate lettere a) e b) opera anche in uno o piu' settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica. 4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis» sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. 5. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti «de minimis» sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B. Visto, il Presidente: Serracchiani