Allegato A) 
 
 
                                                (riferito all'art. 8) 
 
REGIME DI AIUTO «DE MINIMIS». SETTORI DI  ATTIVITA'  E  TIPOLOGIE  DI
  AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013. 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, non  possono  essere  concessi  aiuti  «de  minimis»,  tra
l'altro: 
      a)  ad   imprese   operanti   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  104/2000   del
Consiglio; 
      b) ad imprese operanti nel settore  della  produzione  primaria
dei prodotti agricoli. 
    In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.
1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate
lettere a) e b) opera anche in uno o  piu'  settori  o  svolge  anche
altre  attivita'  che  rientrano  nel  campo  di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti
concessi  in  relazione  a  questi  ultimi  settori  o  attivita'   a
condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati  quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal  campo  di  applicazione
del regolamento (UE) n. 1407/2013  non  beneficino  degli  aiuti  «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento. 
    2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i  prodotti  elencati
nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000. 
    3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 
      a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      b)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare   la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      c)  un'impresa  ha  il  diritto  di   esercitare   un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali  intercorre
una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a)  a  d),
per  il  tramite  di  una  o  piu'  altre  imprese,  sono   anch'esse
considerate un'impresa unica. 
    4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n.
1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis» sotto forma
di prestiti o di garanzie, se il beneficiario e' oggetto di procedura
concorsuale per insolvenza o  soddisfa  le  condizioni  previste  dal
diritto nazionale per l'apertura  nei  suoi  confronti  di  una  tale
procedura su richiesta dei suoi creditori. 
    5. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n.
1407/2013, non possono essere inoltre  concessi  aiuti  «de  minimis»
sotto  forma  di  prestiti  o  di  garanzie,  nel  caso  in  cui   il
beneficiario sia una grande impresa che si trova  in  una  situazione
comparabile a un rating del credito inferiore a B. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani