Allegato 
 
Regolamento  recante  modalita'  e  criteri  per  la  concessione  di
  contributi per la realizzazione di impianti energetici  a  biomassa
  legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge
  regionale 23 aprile  2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse
  forestali). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  e  i  criteri
per  la  concessione  di  contributi  in  conto   capitale   per   la
realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al  fine  di
promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti
dalla  foresta  e  dall'arboricoltura  da  legno  specializzata,   in
attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale  23
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 
 
                               Art. 2. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento  sono  concessi  a
titolo de minimis, secondo quanto previsto dal  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24  dicembre
2013. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de  minimis  concessi  a
un'impresa  unica  non  puo'  superare  l'importo  di  200.000   euro
nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle  imprese  tra
le quali esiste almeno  una  delle  seguenti  relazioni,  nonche'  le
imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per  il
tramite di una o piu' altre imprese: 
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
    b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
    c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza  dominante
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
    d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a)  impresa  di  prima  trasformazione  del  legno:  impresa  che
trasforma  il  legname  tondo  in  prodotti  segati   con   possibili
successive lavorazioni, ai sensi dell'art.  41-ter,  comma  11  della
legge regionale n. 9/2007; 
    b) caldaia a biomassa: generatore, alimentato in maniera  manuale
o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene
ceduto  ad  un  fluido  termo-vettore  che,  a  sua  volta,  lo  cede
all'ambiente; 
    c) biomasse: combustibili  indicati  dal  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  parte  quinta,
allegato X, parte II, sezione 4; 
    d) pellet di legno:  biocombustibile  addensato  generalmente  in
forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5  millimetri
e 40 millimetri  e  con  estremita'  spezzate  ottenuto  da  biomassa
legnosa polverizzata con o senza additivi, conforme alla UNI  EN  ISO
17225 - 2:2014; 
    e) cippato di legno: biocombustibile di dimensioni  variabili  da
alcuni millimetri a qualche centimetro, prodotto a partire da tronchi
e ramaglie attraverso macchine cippatrici  o  trituratrici,  conforme
alla UNI EN ISO 17225 - 4:2014; 
    f) potenza termica del focolare: prodotto del  potere  calorifico
inferiore del combustibile impiegato e della portata di  combustibile
bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il chilowatt,  di  seguito
denominato kW; 
    g) potenza termica  utile:  la  quantita'  di  calore  trasferita
nell'unita' di tempo  al  fluido  termovettore,  corrispondente  alla
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al
camino  e  della  potenza  termica   scambiata   dall'involucro   del
generatore con l'ambiente; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    h) potenza termica nominale: potenza termica utile a pieno carico
dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore  puo'  fornire
in condizioni nominali di riferimento; e' il dato riportato sia sulla
targa che nel libretto di istruzioni del generatore di calore; 
    i) rendimento termico utile:  rapporto  tra  la  potenza  termica
utile e potenza al focolare; 
    j) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad  esso  attribuite
dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e
collegi professionali; 
    k) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato  per  il
monitoraggio  e  la  raccolta  di  dati  anche  mediante  dispositivi
territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme
in caso di emergenza. 
 
                               Art. 4. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale  n.
9/2007,  i  beneficiari  del  contributo  sono  soggetti  di  seguito
elencati: 
    a) imprese di utilizzazione boschiva; 
    b) imprese di prima trasformazione del legno; 
    c) aziende agricole; 
    d) consorzi forestali; 
    e) proprietari forestali. 
 
                               Art. 5. 
                 Interventi ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo: 
    a) l'acquisto e la messa in opera di caldaie a  biomassa  legnosa
di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore  a
100 kW (< 100 kW) e al servizio diretto dei bisogni del  richiedente;
sono incluse  tutte  le  opere  idrauliche  e  elettriche  funzionali
all'impianto termico; 
    b) l'installazione di un sistema di telecontrollo dell'impianto a
servizio dell'impianto finanziato; 
    c) l'installazione di un  container,  esclusa  l'edificazione  di
strutture in latero cemento, al fine di contenere l'impianto  o  come
deposito della biomassa e a servizio dell'impianto finanziato. 
 
                               Art. 6. 
              Requisiti dei beni oggetto di intervento 
 
    1. Le caldaie di cui all'art. 5: 
    a)  sono  certificate  secondo  la  norma  UNI   EN   303-5:2012,
specificatamente riguardo alla conformita' ai requisiti costruttivi e
di sicurezza, e alla conformita' alla classe  5  di  prestazione,  in
particolare  a  rendimento  e  alle  emissioni.  Tale  certificazione
avviene da parte di un  organismo  o  laboratorio  accreditato  dalle
norme UNI EN ISO/IEC 17025, che individuano i requisiti generali  per
la competenza dei laboratori di prova e di taratura; 
    b) sono finalizzate alla sola produzione termica da combustione e
allacciate all'utenza a servizio del richiedente; 
    c) sono dotate di un accumulo inerziale di cui al comma 3; 
    d) sono di nuova fabbricazione; 
    e) hanno un rendimento termico  utile  conforme  a  quello  della
classe 5 di prestazione secondo la UNI EN 303-5:2012; 
    f) hanno emissioni in atmosfera non superiori a  quelle  previste
nell'allegato II, tabella 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  16  febbraio  2016  (Aggiornamento  della  disciplina  per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti   rinnovabili),   verificate   dall'organismo   o   laboratorio
accreditato, in base al pertinente  metodo  di  misura  di  cui  alla
tabella 16 allegata al decreto stesso; 
    g)  utilizzano  unicamente  una  delle  seguenti   tipologie   di
biomasse: 
    1) pellet di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); 
    2) cippato di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 
    2. Le biomasse di cui al comma 1 sono certificate da un organismo
accreditato che ne attesta la  conformita'  alle  norme  tecniche  di
riferimento di cui all'art. 3,  comma  1,  lettere  d)  ed  e).  Sono
ammessi solo biocombustibili appartenenti alla classe di qualita' per
cui il generatore e' stato certificato, oppure appartenenti a  classi
di miglior qualita' rispetto al combustibile di  prova  indicato  nel
test report del generatore. 
    3. L'accumulo  inerziale  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  e'
dimensionato come di seguito indicato: 
    a) per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile,  il
volume di accumulo rispetta le disposizioni previste dalla  norma  EN
303-5:2012; 
    b) per le caldaie con alimentazione automatica del  combustibile,
ad esclusione del pellet, il volume di accumulo non e' inferiore a 20
dm³/kW; 
    c) per le caldaie  con  alimentazione  automatica  a  pellet,  e'
previsto un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione
di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. 
 
                               Art. 7. 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le spese relative: 
    a) agli interventi di cui all'art. 5; 
    b) agli oneri  di  progettazione,  generali  e  di  collaudo,  di
direzione  lavori  e  quelli  sostenuti   per   il   rilascio   delle
certificazioni e autorizzazioni previste,  fino  ad  un  importo  non
superiore al 15 per cento della spesa totale. 
    2. Per l'ammissibilita' delle spese di cui al comma 1, i soggetti
di cui all'art. 4 presentano all'atto  della  domanda  il  preventivo
dell'intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione  lavoro
e spese tecniche generali, unitamente ad un'asseverazione da parte di
un tecnico abilitato recante l'analisi dei  prezzi  e  attestante  la
congruita'. 
    3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una  spesa
ammissibile solo se non e' recuperabile. 
    4. Non sono ammissibili a contributo le spese per imprevisti. 
 
                               Art. 8. 
      Importi di spesa ammissibili ed intensita' del contributo 
 
    1. Il contributo viene concesso fino alla percentuale: 
    a) dell'80 per cento  della  spesa  ammissibile  per  i  soggetti
pubblici; 
    b) del 50 per  cento  della  spesa  ammissibile  per  i  soggetti
diversi da quelli di cui alla lettera a). 
    2. Non  sono  ammessi  a  contributo  gli  interventi  con  spesa
ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro. 
 
                               Art. 9. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di  contributo
dal 1° gennaio al 28  febbraio  di  ogni  anno,  redatta  secondo  il
modello di cui all'allegato A, mediante: 
    a) invio all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
dell'Ispettorato forestale  competente  per  territorio,  di  seguito
denominato Ispettorato. La  data  di  ricevimento  della  domanda  e'
determinata dalla data della ricevuta di accettazione della  PEC  che
comprova l'avvenuta spedizione del  messaggio,  con  in  allegato  la
relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta; 
    b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai  fini
del rispetto del termine, fa fede  la  data  del  timbro  apposto  in
partenza  dall'ufficio   postale,   purche'   la   domanda   pervenga
all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza  del
termine finale di presentazione, ai sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestante il possesso dei  requisiti
per l'accesso al contributo. 
    3. Alla domanda di contributo sono allegati: 
    a)  relazione  tecnica  di  progetto,  timbrata  e  firmata   dal
progettista, corredata degli schemi funzionali; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
redatta sul modello predisposto dal servizio competente in materia di
foreste,  di  seguito  denominato  servizio  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale della regione, attestante tutti gli  aiuti  de  minimis
eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione  del
finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti; 
    c) preventivo e relativa asseverazione di cui all'art.  7,  comma
2; 
    d) fotocopia del documento di identita' del soggetto richiedente. 
 
                              Art. 10. 
              Istruttoria e concessione del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi con il  procedimento  valutativo  a
sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge  regionale  n.
7/2000. 
    2. Le domande  sono  istruite  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle medesime, determinato dalla data  di  ricevimento
della PEC da parte dell'amministrazione regionale  o  dalla  data  di
invio della raccomandata con avviso di ricevimento. 
    3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal termine  finale
previsto per il ricevimento delle domande: 
    a) valuta l'ammissibilita' e la completezza delle domande; 
    b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale
7/2000; 
    c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal  regolamento
e  ne  trasmette  l'esito  motivato  dell'esame  al   servizio,   con
l'indicazione di un  termine  ritenuto  necessario  per  l'esecuzione
dell'intervento; 
    d)  comunica  ai  richiedenti  non  ammessi   a   contributo   le
motivazioni  ostative  all'accoglimento  della  domanda,   ai   sensi
dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    4. Il Servizio, provvede, entro quarantacinque giorni dal termine
di  cui  al  comma  3,  alla  predisposizione   di   un   elenco   di
ammissibilita' secondo l'ordine di ricevimento delle domande, concede
il contributo  o,  in  caso  di  assenza  di  copertura  finanziaria,
comunica ai soggetti interessati  l'indisponibilita'  dei  fondi.  Il
decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione. 
    5. Il Servizio comunica al beneficiario e all'Ispettorato,  entro
quindici giorni dalla data di registrazione del  decreto  di  cui  al
comma 4, il contributo concesso. 
 
                              Art. 11. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai  fini  della  rendicontazione  relativa  ai  contributi,  i
soggetti beneficiari presentano  all'Ispettorato,  entro  il  termine
previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione: 
    a) i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000,
dichiarazione   sottoscritta   dal   funzionario   responsabile   del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'attivita', per la quale il contributo  e'
stato erogato, e' stata realizzata nel  rispetto  delle  disposizioni
normative  che   disciplinano   la   materia   e   delle   condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione; 
    b) i soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000,
l'elenco analitico della documentazione giustificativa da  sottoporre
a  verifica  contabile  a  campione  e,  per   le   associazioni   di
volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione  all'utilizzo
delle somme percepite; 
    c) i soggetti diversi da quelli di cui  agli  articoli  42  e  43
della  legge  regionale  n.  7/2000,  copia  non  autenticata   della
documentazione  di  spesa  annullata  in  originale   ai   fini   del
contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto  beneficiario
attestante  la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli
originali  e  copia  della  documentazione  comprovante  i  pagamenti
effettuati; 
    d) copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto  e  del
relativo condotto fumario alla regola dell'arte, cosi' come  prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  febbraio  2008,
n.    37    (Regolamento    concernente    l'attuazione     dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera A della legge  n.  248  del  2005,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione  degli  impianti   all'interno   degli   edifici).   La
dichiarazione di conformita', prevista dall'art.  7  del  decreto  n.
37/2008, e' redatta secondo gli allegati del  decreto  del  direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica presso il Ministero dello  sviluppo  economico
19 maggio 2010 (Modifica degli allegati al decreto 22  gennaio  2008,
n. 37) ed e'  rilasciata  al  beneficiario  da  parte  di  un'impresa
installatrice abilitata ai  sensi  del  citato  decreto  n.  37/2008.
L'impresa e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti
per gli installatori di impianti a biomasse, come definiti  dall'art.
15 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  (Attuazione  della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); 
    e)  copia  delle  autorizzazioni  previste  dalla  normativa   di
settore; 
    f) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato  che  attesti
il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei
sottosistemi  d'impianto  sostituiti,  il  rispetto   dei   requisiti
previsti agli  articoli  5  e  6,  l'esecuzione  dell'intervento  nel
rispetto delle normative vigenti; 
    g) certificazione rilasciata  da  un  organismo  accreditato  che
attesti che la caldaia e'  conforme  alla  norma  UNI  EN  303-5:2012
classe 5. 
    2. L'Ispettorato comunica al Servizio l'esito motivato dell'esame
della rendicontazione entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento
della stessa. 
 
                              Art. 12. 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' liquidato entro quarantacinque  giorni  dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma  2,
sulla base delle spese effettivamente  sostenute  e  rendicontate  ai
sensi dell'art. 11, comma 1. In ogni caso il contributo da  liquidare
non puo' essere superiore all'importo concesso. 
 
                              Art. 13. 
                         Cumulo degli aiuti 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  5,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, gli aiuti  concessi  ai  sensi  del  presente  regolamento
possono essere cumulati con aiuti de  minimis  concessi  a  norma  di
altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato  il
massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 
    2. Ai sensi  dell'art.  5,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con  aiuti  di  Stato
concessi per gli stessi costi ammissibili  fino  alle  intensita'  di
contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria. 
 
                              Art. 14. 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si applicano le disposizioni della  legge  regionale  n.
9/2007 e della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
                             Abrogazione 
 
    1. E'  abrogato  il  decreto  del  presidente  della  regione  19
dicembre 2014 n. 242 (Regolamento recante modalita' e criteri per  la
concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici
a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi  10  e  14,
della legge regionale 23 aprile 2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di
risorse forestali)). 
 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
regione. 
    (Omissis).