Allegato Regolamento recante modalita' e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non puo' superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonche' le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o piu' altre imprese: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'art. 41-ter, comma 11 della legge regionale n. 9/2007; b) caldaia a biomassa: generatore, alimentato in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente; c) biomasse: combustibili indicati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4; d) pellet di legno: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 millimetri e 40 millimetri e con estremita' spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 2:2014; e) cippato di legno: biocombustibile di dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro, prodotto a partire da tronchi e ramaglie attraverso macchine cippatrici o trituratrici, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 4:2014; f) potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il chilowatt, di seguito denominato kW; g) potenza termica utile: la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; h) potenza termica nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore puo' fornire in condizioni nominali di riferimento; e' il dato riportato sia sulla targa che nel libretto di istruzioni del generatore di calore; i) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e potenza al focolare; j) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali; k) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007, i beneficiari del contributo sono soggetti di seguito elencati: a) imprese di utilizzazione boschiva; b) imprese di prima trasformazione del legno; c) aziende agricole; d) consorzi forestali; e) proprietari forestali. Art. 5. Interventi ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo: a) l'acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) e al servizio diretto dei bisogni del richiedente; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all'impianto termico; b) l'installazione di un sistema di telecontrollo dell'impianto a servizio dell'impianto finanziato; c) l'installazione di un container, esclusa l'edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa e a servizio dell'impianto finanziato. Art. 6. Requisiti dei beni oggetto di intervento 1. Le caldaie di cui all'art. 5: a) sono certificate secondo la norma UNI EN 303-5:2012, specificatamente riguardo alla conformita' ai requisiti costruttivi e di sicurezza, e alla conformita' alla classe 5 di prestazione, in particolare a rendimento e alle emissioni. Tale certificazione avviene da parte di un organismo o laboratorio accreditato dalle norme UNI EN ISO/IEC 17025, che individuano i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura; b) sono finalizzate alla sola produzione termica da combustione e allacciate all'utenza a servizio del richiedente; c) sono dotate di un accumulo inerziale di cui al comma 3; d) sono di nuova fabbricazione; e) hanno un rendimento termico utile conforme a quello della classe 5 di prestazione secondo la UNI EN 303-5:2012; f) hanno emissioni in atmosfera non superiori a quelle previste nell'allegato II, tabella 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), verificate dall'organismo o laboratorio accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 allegata al decreto stesso; g) utilizzano unicamente una delle seguenti tipologie di biomasse: 1) pellet di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); 2) cippato di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 2. Le biomasse di cui al comma 1 sono certificate da un organismo accreditato che ne attesta la conformita' alle norme tecniche di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e). Sono ammessi solo biocombustibili appartenenti alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato certificato, oppure appartenenti a classi di miglior qualita' rispetto al combustibile di prova indicato nel test report del generatore. 3. L'accumulo inerziale di cui al comma 1, lettera c) e' dimensionato come di seguito indicato: a) per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, il volume di accumulo rispetta le disposizioni previste dalla norma EN 303-5:2012; b) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, ad esclusione del pellet, il volume di accumulo non e' inferiore a 20 dm³/kW; c) per le caldaie con alimentazione automatica a pellet, e' previsto un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Art. 7. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le spese relative: a) agli interventi di cui all'art. 5; b) agli oneri di progettazione, generali e di collaudo, di direzione lavori e quelli sostenuti per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni previste, fino ad un importo non superiore al 15 per cento della spesa totale. 2. Per l'ammissibilita' delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione lavoro e spese tecniche generali, unitamente ad un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruita'. 3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non e' recuperabile. 4. Non sono ammissibili a contributo le spese per imprevisti. Art. 8. Importi di spesa ammissibili ed intensita' del contributo 1. Il contributo viene concesso fino alla percentuale: a) dell'80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici; b) del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a). 2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro. Art. 9. Presentazione della domanda 1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, mediante: a) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato. La data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta; b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purche' la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo. 3. Alla domanda di contributo sono allegati: a) relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal servizio competente in materia di foreste, di seguito denominato servizio e pubblicato sul sito istituzionale della regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti; c) preventivo e relativa asseverazione di cui all'art. 7, comma 2; d) fotocopia del documento di identita' del soggetto richiedente. Art. 10. Istruttoria e concessione del contributo 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. 2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di ricevimento della PEC da parte dell'amministrazione regionale o dalla data di invio della raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande: a) valuta l'ammissibilita' e la completezza delle domande; b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000; c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito motivato dell'esame al servizio, con l'indicazione di un termine ritenuto necessario per l'esecuzione dell'intervento; d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 4. Il Servizio, provvede, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 3, alla predisposizione di un elenco di ammissibilita' secondo l'ordine di ricevimento delle domande, concede il contributo o, in caso di assenza di copertura finanziaria, comunica ai soggetti interessati l'indisponibilita' dei fondi. Il decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione. 5. Il Servizio comunica al beneficiario e all'Ispettorato, entro quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di cui al comma 4, il contributo concesso. Art. 11. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione: a) i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita', per la quale il contributo e' stato erogato, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) i soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite; c) i soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; d) copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto e del relativo condotto fumario alla regola dell'arte, cosi' come prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 febbraio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera A della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici). La dichiarazione di conformita', prevista dall'art. 7 del decreto n. 37/2008, e' redatta secondo gli allegati del decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2010 (Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37) ed e' rilasciata al beneficiario da parte di un'impresa installatrice abilitata ai sensi del citato decreto n. 37/2008. L'impresa e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di impianti a biomasse, come definiti dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); e) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore; f) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti, il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 5 e 6, l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti; g) certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti che la caldaia e' conforme alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5. 2. L'Ispettorato comunica al Servizio l'esito motivato dell'esame della rendicontazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Art. 12. Liquidazione del contributo 1. Il contributo e' liquidato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dell'art. 11, comma 1. In ogni caso il contributo da liquidare non puo' essere superiore all'importo concesso. Art. 13. Cumulo degli aiuti 1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensita' di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria. Art. 14. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000. Art. 15. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del presidente della regione 19 dicembre 2014 n. 242 (Regolamento recante modalita' e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione. (Omissis).