Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e  procedure
  in materia di azioni volte a  favorire  l'incontro  tra  domanda  e
  offerta di lavoro  e  a  contrastare  la  disoccupazione  di  lunga
  durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25  luglio
  2006, n. 227. 
 
    (omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                 Modifica all'articolo 1 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  del
Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento  recante
indirizzi  e  procedure  in  materia  di  azioni  volte  a   favorire
l'incontro tra domanda  e  offerta  di  lavoro  e  a  contrastare  la
disoccupazione di lunga durata), le parole: «, ai sensi  del  decreto
legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per  agevolare
l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di   lavoro,   in   attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l.  17  maggio  1999,  n.
144» sono soppresse. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                 Modifica all'articolo 2 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
Regione 227/2006, le parole: «nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «a  cui  il
soggetto interessato rilascia la dichiarazione  di  cui  all'art.  8,
comma 1, o il Centro per l'impiego a  cui  si  e'  rivolto  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                 Modifica all'articolo 3 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  227/2006,  le  parole:  «al  Centro   per
l'Impiego nel cui ambito territoriale si  trova  il  loro  domicilio»
sono soppresse. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                Modifiche all'articolo 4 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Ogni comunicazione del Centro per  l'impiego  diretta  al
lavoratore e' effettuata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto,
inseriti   nell'elenco   anagrafico   e   registrati   sul    sistema
informativo.»; 
      b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3  bis.  E'  onere  del   soggetto   interessato   informare
tempestivamente  il  Centro  per   l'impiego   di   ogni   variazione
concernente i dati dichiarati dal soggetto stesso.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Modifiche all'articolo 7 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' abrogato; 
      b) al comma 4 le parole: «, fatta eccezione per lo  svolgimento
di attivita' lavorativa dalla quale consegua un reddito  annuale  non
superiore al reddito minimo personale escluso da  imposizione,  cosi'
come determinato dalla normativa fiscale vigente» sono soppresse; 
      c) al comma 5, le parole: «Il requisito  di  cui  al  comma  3,
lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «Fino  alla  definizione
da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
offerta di lavoro congrua  ai  sensi  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge  10  dicembre
2014, n. 183), il requisito di cui al comma 3, lettera b)»; 
      d) alla lettera c) del comma  5,  dopo  le  parole:  «patto  di
servizio» e' aggiunta la seguente: «personalizzato». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Modifiche all'articolo 8 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Lo stato di  disoccupazione  e'  acquisito  dal  soggetto
interessato che rilascia  una  dichiarazione  attestante  l'eventuale
attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta  nonche'   l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.»; 
      b) il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: 
        «1 bis. Fino alla piena operativita' del Sistema  informativo
unitario dellepolitiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 150/2015, la dichiarazione di cui al comma 1 puo'  essere
rilasciata: 
          a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego
competente; 
          b) in via telematica, utilizzando  il  sistema  informativo
messo a disposizione degli utenti, ove disponibile.»; 
          c) il comma 1 ter e' sostituito dal seguente: 
    «1 ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  21,  comma  1,
del decreto legislativo 150/2015, in  materia  di  equivalenza  delle
domande di prestazioni di sostegno  al  reddito  ivi  indicate,  alla
dichiarazione di cui al comma 1.»; 
          d) dopo il comma 1 ter e' inserito il seguente: 
        «1 quater. Le modalita'  con  cui  i  soggetti  di  cui  agli
articoli 20,  comma  1,  e  21,  comma  1,  del  decreto  legislativo
150/2015, contattano il  Centro  per  l'impiego,  sono  definite  con
decreto del Direttore della Direzione centrale competente in  materia
di lavoro.»; 
          e) il comma 2 e' abrogato; 
          f) il comma 3 e' abrogato. 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Abrogazione dell'articolo 9 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1.  L'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della   Regione
227/2006, e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                Modifiche all'articolo 11 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 1,  le  parole:  «,  fermo  quanto
previsto dagli articoli 9 e 10» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
fermo quanto previsto dall' articolo 10»; 
      b) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 
      c) il comma 2 e' abrogato; 
      d) il comma 3 bis e' sostituito dal seguente: 
        «3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
la Direzione centrale competente in materia di  lavoro,  accertati  i
presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita  dello  stato
di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel  caso
di soggetti percettori di indennita' o sussidi legati allo  stato  di
disoccupazione, all'INPS.». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Modifica all'articolo 12 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006, e' abrogato. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                Modifica all'articolo 17 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006, le parole: «e di cui  all'articolo  6  della  legge
223/1991» sono soppresse. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Modifiche all'articolo 18 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' abrogato; 
      b) il comma 3 e' abrogato; 
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. In applicazione dell'articolo 18, comma  3,  del  decreto
legislativo  150/2015,  le  disposizioni  in  materia  di  stato   di
disoccupazione si applicano al collocamento dei  disabili  in  quanto
compatibili.» 
 
                              Art. 12. 
 
 
              Abrogazione dell'articolo 20 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1.  L'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006, e' abrogato. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                Modifiche all'articolo 22 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Sono in  via  prioritaria  potenziali  destinatari  delle
misure  di  promozione  all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro  i
disoccupati, ivi compresi soggetti percettori di indennita' o sussidi
legati allo stato di disoccupazione.»; 
      b) il comma 1 bis e' abrogato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                Modifica all'articolo 23 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Attraverso  la  sottoscrizione  del  patto   di   servizio
personalizzato di  cui  all'articolo  25,  i  Servizi  competenti  si
impegnano a erogare le attivita' e realizzare gli interventi previsti
dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015.». 
 
                              Art. 15. 
 
 
                Modifiche all'articolo 25 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il patto di servizio personalizzato e' uno  strumento  di
natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo  ai  soggetti
che  hanno  rilasciato  la  dichiarazione  di  disponibilita',  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  22,  comma  1,  del  decreto
legislativo  150/2015,  in  materia   di   prestazioni   relative   a
beneficiari di strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  costanza  di
rapporto di lavoro.»; 
      b) al comma 2, dopo le parole «patto di servizio»  e'  inserita
la seguente «personalizzato»; 
      c) alla lettera a) del comma  2,  le  parole:  «,  sottoscritta
contestualmente   alla   dichiarazione   di   disponibilita',»   sono
soppresse. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                Modifica all'articolo 26 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006, le parole: «le Province competenti» sono sostituite
dalle seguenti: «la  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
lavoro». 
 
                              Art. 17. 
 
 
                Modifiche all'articolo 27 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 27  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le Pubbliche amministrazioni  interessate  presentano  la
richiesta  dei  soggetti  da  assumere  a  mezzo  posta   elettronica
certificata (PEC) alla Direzione centrale competente  in  materia  di
lavoro.»; 
      b) il comma 2 e' abrogato; 
      c) il comma 3 e' abrogato. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                Modifiche all'articolo 28 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 28  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Direzione centrale competente in  materia  di  lavoro,
che riceve la richiesta,  fissa  il  termine  entro  cui  i  soggetti
interessati  all'offerta  di  lavoro  devono  fornire  l'adesione   e
provvede  contestualmente  alla   massima   diffusione   dell'offerta
medesima anche attraverso i mezzi di informazione.»; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1 bis.  Le  adesioni  sono  raccolte  presso  i  Centri  per
l'impiego competenti per l'ambito territoriale  della  circoscrizione
amministrativa della Pubblica Amministrazione richiedente.»; 
      c) dopo il comma 1bis e' inserito il seguente: 
        «1 ter. In presenza di particolari circostanze oggettive,  su
motivata richiesta della  Pubblica  Amministrazione  interessata,  la
Direzione centrale competente in materia di lavoro puo' disporre  che
la raccolta delle adesioni avvenga  anche  in  Centri  per  l'impiego
diversi da quelle individuati al comma 1 bis.»; 
      d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2 bis. Nel caso in cui le  adesioni  siano  raccolte  presso
piu' Centri per l'impiego, la competente  struttura  della  Direzione
centrale competente in materia di lavoro  provvede  a  formulare  una
graduatoria unica integrata.». 
 
                              Art. 19. 
 
 
                Modifica all'articolo 29 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006, e' abrogato. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                Modifica all'articolo 30 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006 le  parole:  «da  parte  del  Centro  per  l'impiego
competente o della Direzione centrale competente in materia di lavoro
della  richiesta  di  cui  all'articolo  27»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della richiesta di cui all'articolo 27, comma 1». 
 
                              Art. 21. 
 
 
                Modifiche all'articolo 31 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole: «Il Centro per  l'impiego,  entro  il
termine fissato dalla Provincia competente e  comunque  entro  trenta
giorni dalla ricezione delle adesioni di  coloro  che  hanno  aderito
all'offerta di lavoro, ovvero la  Direzione  centrale  competente  in
materia di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione delle  adesioni
di coloro che hanno aderito all'offerta di  lavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
lavoro entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  fissato  ai
sensi dell'articolo 28, comma 1,»; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  La  graduatoria  e'  pubblicata  presso  i  Centri   per
l'impiego interessati ed e' inoltrata a cura dalle Direzione centrale
competente in materia di lavoro all'Amministrazione  richiedente,  la
quale provvede a convocare i candidati». 
      c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5 bis. La posizione  nella  graduatoria  costituisce  ordine
assoluto di precedenza per la convocazione dei  soggetti  alle  prove
selettive». 
 
                              Art. 22. 
 
 
              Abrogazione dell'articolo 32 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1.  L'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006, e' abrogato. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                Modifica all'articolo 33 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto del  Presidente  della
Regione 227/2006 le parole: «,  al  quale  ha  rivolto  l'istanza  di
avviamento,» sono sostituite dalla seguente: «competente». 
 
                              Art. 24. 
 
 
                Modifiche all'articolo 36 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1. All'articolo 36  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  al  comma  1  la  parola  «quindici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «venti»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione  preveda  che
le ragioni che determinano l'urgenza si possano protrarre oltre venti
giorni, richiede alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
lavoro  il  numero  di  soggetti  necessario  secondo  la   procedura
ordinaria di cui all'articolo 27.»; 
 
                              Art. 25. 
 
 
              Abrogazione dell'articolo 37 del decreto 
                del Presidente della Regione 227/2006 
 
    1.  L'articolo  37  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
227/2006, e' abrogato. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
    2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 2017. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani