Allegato Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227. (omissis). Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata), le parole: «, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse. Art. 2. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «a cui il soggetto interessato rilascia la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, o il Centro per l'impiego a cui si e' rivolto ai sensi dell'art. 4, comma 3». Art. 3. Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio» sono soppresse. Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore e' effettuata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto, inseriti nell'elenco anagrafico e registrati sul sistema informativo.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3 bis. E' onere del soggetto interessato informare tempestivamente il Centro per l'impiego di ogni variazione concernente i dati dichiarati dal soggetto stesso.». Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 4 le parole: «, fatta eccezione per lo svolgimento di attivita' lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, cosi' come determinato dalla normativa fiscale vigente» sono soppresse; c) al comma 5, le parole: «Il requisito di cui al comma 3, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla definizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), il requisito di cui al comma 3, lettera b)»; d) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole: «patto di servizio» e' aggiunta la seguente: «personalizzato». Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato di disoccupazione e' acquisito dal soggetto interessato che rilascia una dichiarazione attestante l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.»; b) il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: «1 bis. Fino alla piena operativita' del Sistema informativo unitario dellepolitiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata: a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego competente; b) in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione degli utenti, ove disponibile.»; c) il comma 1 ter e' sostituito dal seguente: «1 ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di equivalenza delle domande di prestazioni di sostegno al reddito ivi indicate, alla dichiarazione di cui al comma 1.»; d) dopo il comma 1 ter e' inserito il seguente: «1 quater. Le modalita' con cui i soggetti di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, contattano il Centro per l'impiego, sono definite con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro.»; e) il comma 2 e' abrogato; f) il comma 3 e' abrogato. Art. 7. Abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 8. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «, fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo quanto previsto dall' articolo 10»; b) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; c) il comma 2 e' abrogato; d) il comma 3 bis e' sostituito dal seguente: «3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione centrale competente in materia di lavoro, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita dello stato di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel caso di soggetti percettori di indennita' o sussidi legati allo stato di disoccupazione, all'INPS.». Art. 9. Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 10. Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «e di cui all'articolo 6 della legge 223/1991» sono soppresse. Art. 11. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 3 e' abrogato; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In applicazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, le disposizioni in materia di stato di disoccupazione si applicano al collocamento dei disabili in quanto compatibili.» Art. 12. Abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 13. Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i disoccupati, ivi compresi soggetti percettori di indennita' o sussidi legati allo stato di disoccupazione.»; b) il comma 1 bis e' abrogato. Art. 14. Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 e' sostituito dal seguente: «1. Attraverso la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 25, i Servizi competenti si impegnano a erogare le attivita' e realizzare gli interventi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015.». Art. 15. Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il patto di servizio personalizzato e' uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo ai soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di prestazioni relative a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.»; b) al comma 2, dopo le parole «patto di servizio» e' inserita la seguente «personalizzato»; c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «, sottoscritta contestualmente alla dichiarazione di disponibilita',» sono soppresse. Art. 16. Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «le Province competenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale competente in materia di lavoro». Art. 17. Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le Pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 3 e' abrogato. Art. 18. Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, che riceve la richiesta, fissa il termine entro cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1 bis. Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l'impiego competenti per l'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della Pubblica Amministrazione richiedente.»; c) dopo il comma 1bis e' inserito il seguente: «1 ter. In presenza di particolari circostanze oggettive, su motivata richiesta della Pubblica Amministrazione interessata, la Direzione centrale competente in materia di lavoro puo' disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l'impiego diversi da quelle individuati al comma 1 bis.»; d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2 bis. Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso piu' Centri per l'impiego, la competente struttura della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede a formulare una graduatoria unica integrata.». Art. 19. Modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 20. Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «da parte del Centro per l'impiego competente o della Direzione centrale competente in materia di lavoro della richiesta di cui all'articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di cui all'articolo 27, comma 1». Art. 21. Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla Provincia competente e comunque entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, ovvero la Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 1,»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La graduatoria e' pubblicata presso i Centri per l'impiego interessati ed e' inoltrata a cura dalle Direzione centrale competente in materia di lavoro all'Amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati». c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5 bis. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive». Art. 22. Abrogazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 23. Modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento,» sono sostituite dalla seguente: «competente». Art. 24. Modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «quindici» e' sostituita dalla seguente: «venti»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione preveda che le ragioni che determinano l'urgenza si possano protrarre oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 27.»; Art. 25. Abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, e' abrogato. Art. 26. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Visto, Il Presidente: Serracchiani