Art. 10 Disposizioni in materia di presidio del territorio 1. Al fine di potenziare le attivita' di presidio e tutela del territorio regionale, il personale della Polizia provinciale in avvalimento presso la Regione, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, e' trasferito alla Regione a far data dal 1° marzo 2017 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, antincendio boschivo, controllo faunistico, vigilanza venatoria e sull'esercizio della pesca. 2. Ai trasferimenti di cui al comma 1 si applica l'art. 9 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)). 3. Il trasferimento del personale e dei beni strumentali e' effettuato tramite accordi tra la Regione e gli enti di area vasta, previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore. 4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).