Art. 10 
 
         Disposizioni in materia di presidio del territorio 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  presidio  e  tutela  del
territorio regionale,  il  personale  della  Polizia  provinciale  in
avvalimento presso la Regione, ai  sensi  dell'art.  27  della  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della  Regione
Liguria per l'anno finanziario 2016)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' trasferito alla Regione a far data dal 1° marzo 2017
per l'esercizio delle  funzioni  di  protezione  civile,  antincendio
boschivo, controllo faunistico, vigilanza venatoria e  sull'esercizio
della pesca. 
  2. Ai trasferimenti di cui al comma 1 si  applica  l'art.  9  della
legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle
funzioni conferite alle province in attuazione della legge  7  aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni)). 
  3. Il  trasferimento  del  personale  e  dei  beni  strumentali  e'
effettuato tramite accordi tra la Regione e gli enti di  area  vasta,
previa approvazione della Giunta regionale e  del  competente  organo
dell'Ente sottoscrittore. 
  4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale
all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno,  ai  sensi  e
per gli effetti di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei  beni  e
delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali   e   organizzative
connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).