Art. 5 
 
                      Piano di efficientamento 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   Commissione   consiliare
competente per materia,  approva  un  Piano  di  efficientamento  del
Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad  ottenere,  entro  il  31
dicembre 2020, l'obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende  ed
enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale,   garantendo   l'efficacia
nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una  progressiva  riduzione
delle perdite  totali  rispetto  al  risultato  dell'esercizio  2015,
rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro
per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 e' approvato dalla  Giunta  regionale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge  ed
e' sottoposto a monitoraggio semestrale.