Art. 5 Piano di efficientamento del Servizio sanitario regionale 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, garantendo l'efficacia nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato dell'esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019. 2. Il Piano di cui al comma 1 e' approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' sottoposto a monitoraggio semestrale.