Art. 6 
 
Disposizioni di manutenzione a norme regionali, comportanti  riflessi
                             finanziari 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 28-bis della  legge  regionale  7  novembre
2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico  regionale  e
locale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «entro
il  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «entro
centoventi   giorni   decorrenti   dal   giorno    della    effettiva
disponibilita' finanziaria delle risorse  da  parte  della  FI.L.S.E.
S.p.A.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre  2014,
n.  40  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  Liguria  (Legge  finanziaria  2015))   e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «gli  oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del
trasporto pubblico locale sono erogati  alle  aziende  di  trasporto»
sono sostituite dalle seguenti: le risorse destinate  alla  copertura
degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore del  trasporto  pubblico  locale  sono  erogate  alla  Citta'
metropolitana di Genova, al Comune di Genova  e  agli  enti  di  area
vasta di Imperia, La Spezia e Savona. 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. A seguito dell'operativita' della riforma  del  sistema  le
risorse di cui al comma 1 sono erogate agli  enti  di  governo  degli
Ambiti territoriali ottimali (ATO) di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. 
  1-ter.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  provvedono  a
corrispondere le risorse  alle  aziende  di  trasporto  operanti  nei
rispettivi bacini di mobilita'. 
  1-quater.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al   presente
articolo, a  decorrere  dall'anno  2017,  avviene  sulla  base  delle
certificazioni presentate dalle aziende di trasporto a seguito  della
conclusione  dell'intervento  di  cui  all'art.  28-bis  della  legge
regionale n. 33/2013 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
relative alla consistenza del personale dipendente inquadrato con  il
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  autoferrotranvieri  che
svolge mansioni  riferite  ai  soli  servizi  di  trasporto  pubblico
locale.». 
  4. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale  n.  40/2014  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  parola:  «2016»   e'
sostituita dalla seguente: «2017». 
  5. Al comma 1 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  40/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  6. Al comma 2 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  40/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le  parole:  «2017  e  2018»
sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019». 
  7. Al comma 3 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  40/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le  parole:  «2017  e  2018»
sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019». 
  8. Al comma 4 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  40/2014  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  9. Alla fine del titolo della legge regionale 16 febbraio 2009,  n.
1 (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
Euroregione  Alpi  Mediterraneo)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, sono aggiunte le parole: «e adesione al Gruppo  europeo
di cooperazione territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio
Reno-Alpi». 
  10. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n.  1/2009  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis La Regione Liguria intende promuovere  tutte  le  azioni  ed
iniziative finalizzate a partecipare alla  realizzazione  dei  grandi
corridoi  infrastrutturali  europei   attraverso   il   suo   sistema
portuale.». 
  11. Alla fine della rubrica  degli  articoli  2  e  3  della  legge
regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e  integrazioni,  sono
aggiunte le parole: «Euroregione Alpi Mediterraneo». 
  12. Dopo l'art. 4 della legge  regionale  n.  1/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Adesione della Regione Liguria al  Gruppo  europeo  di
cooperazione  territoriale  (GECT)  Alleanza  Interregionale  per  il
Corridoio Reno-Alpi). - 1. Per le finalita' della presente legge,  la
Regione  Liguria,  in  conseguenza  dell'approvazione  espressa   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto  2016,
in conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  4,  paragrafo  3,  del
Regolamento UE n. 1302/2013, aderisce, a partire dal 1° gennaio 2017,
al  Gruppo  europeo  di  cooperazione  territoriale  (GECT)  Alleanza
Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi. 
  2. Il GECT di cui al comma 1, gia' costituito senza scopo di lucro,
ha  la  finalita'  di  facilitare  e   promuovere   la   cooperazione
territoriale  tra  i   suoi   membri,   rafforzando   e   coordinando
congiuntamente lo sviluppo territoriale ed  integrato  del  Corridoio
multimodale Reno-Alpi in una prospettiva regionale e locale. 
  3. La Regione Liguria partecipa alle  spese  di  funzionamento  del
GECT con una quota annua di euro 7.000,00.». 
  13. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale  12  novembre
2015,  n.  18  (Disposizioni  di  modifica  a  norme   di   carattere
finanziario) e successive modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto
il seguente: 
  «4-ter. Per l'anno 2017, in relazione alle operazioni straordinarie
di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, e'
riservata ad A.R.T.E. Savona una quota del Fondo di cui al  comma  1,
pari a euro 1.900.000,00, nonche' le economie derivanti dai Fondi  di
cui  alla  legge  5  agosto  1978,  n.  457  (Norme  per   l'edilizia
residenziale) e successive modificazioni e integrazioni nel limite di
euro 100.000,00.». 
  14. Alla fine del comma 1 dell'art.  2  della  legge  regionale  24
gennaio 2006, n. 2  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006))
e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte  le  parole:
«Gli eventuali rimborsi tributari derivanti dalle operazioni previste
dal Capo IV del Titolo II sono destinati ad A.R.T.E.  Genova  per  le
esigenze  di  gestione  del  patrimonio  di   edilizia   residenziale
pubblica.». 
  15. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8  novembre  2011,
n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza  a  seguito
degli eventi  alluvionali  nel  territorio  regionale)  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «2015  e   2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».