Art. 6 Disposizioni di manutenzione a norme regionali, comportanti riflessi finanziari 1. Al comma 3 dell'art. 28-bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della effettiva disponibilita' finanziaria delle risorse da parte della FI.L.S.E. S.p.A.». 2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogati alle aziende di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogate alla Citta' metropolitana di Genova, al Comune di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona. 3. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. A seguito dell'operativita' della riforma del sistema le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. 1-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilita'. 1-quater. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base delle certificazioni presentate dalle aziende di trasporto a seguito della conclusione dell'intervento di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e relative alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale.». 4. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». 5. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 6. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019». 7. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019». 8. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 9. Alla fine del titolo della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e adesione al Gruppo europeo di cooperazione territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi». 10. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis La Regione Liguria intende promuovere tutte le azioni ed iniziative finalizzate a partecipare alla realizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali europei attraverso il suo sistema portuale.». 11. Alla fine della rubrica degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Euroregione Alpi Mediterraneo». 12. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Adesione della Regione Liguria al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi). - 1. Per le finalita' della presente legge, la Regione Liguria, in conseguenza dell'approvazione espressa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1302/2013, aderisce, a partire dal 1° gennaio 2017, al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi. 2. Il GECT di cui al comma 1, gia' costituito senza scopo di lucro, ha la finalita' di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio multimodale Reno-Alpi in una prospettiva regionale e locale. 3. La Regione Liguria partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua di euro 7.000,00.». 13. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Per l'anno 2017, in relazione alle operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, e' riservata ad A.R.T.E. Savona una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 1.900.000,00, nonche' le economie derivanti dai Fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni nel limite di euro 100.000,00.». 14. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Gli eventuali rimborsi tributari derivanti dalle operazioni previste dal Capo IV del Titolo II sono destinati ad A.R.T.E. Genova per le esigenze di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.». 15. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».