Art. 4 Inserimento dell'art. 22-ter nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 1. Dopo l'art. 22-bis, nel capo V-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: «Art. 22-ter (Interventi a sostegno dell'editoria). - 1. Per conseguire le finalita' di questa legge la provincia puo' sostenere le attivita' promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della giunta provinciale nonche' dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per: a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale; b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali; c) la partecipazione a fiere del libro; d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino; e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'art. 22-bis; f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonche' il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale. 2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la provincia puo' concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'art. 22-bis. 3. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. 4. La provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.».