Art. 4 
 
        Inserimento dell'art. 22-ter nella legge provinciale 
                   sulle attivita' culturali 2007 
 
  1. Dopo l'art. 22-bis, nel capo V-bis della legge provinciale sulle
attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-ter  (Interventi  a  sostegno  dell'editoria).  -  1.  Per
conseguire le finalita' di questa legge la provincia  puo'  sostenere
le attivita' promosse dalle associazioni di piccoli  editori  librari
indipendenti aventi le  caratteristiche  previste  con  deliberazione
della  giunta  provinciale  nonche'  dai  piccoli   editori   librari
indipendenti operanti sul territorio provinciale per: 
  a)  la  diffusione  di  opere  editoriali  nell'intero   territorio
provinciale; 
  b) l'organizzazione di incontri tra  editori,  autori  e  operatori
culturali; 
  c) la partecipazione a fiere del libro; 
  d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere
edite in Trentino; 
  e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze
linguistiche della  provincia  di  Trento  di  testi  pubblicati  dai
piccoli editori librari indipendenti previsti dall'art. 22-bis; 
  f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la  storia,  le
bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia  e  le
tradizioni trentine  nonche'  il  locale  patrimonio  architettonico,
artistico e culturale. 
  2. Per gli interventi previsti  dal  comma  1,  la  provincia  puo'
concedere un contributo a titolo di de  minimis  ai  piccoli  editori
librari indipendenti che possiedono i  requisiti  previsti  dall'art.
22-bis. 
  3. I termini e le modalita' per la presentazione delle  domande  di
contributo ai sensi del comma  1  sono  stabiliti  con  deliberazione
della giunta provinciale. 
  4. La provincia promuove inoltre la qualificazione del personale  e
l'ammodernamento  delle  strutture  dei   piccoli   editori   librari
indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono  realizzate
secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983,
n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge  provinciale
sugli incentivi alle imprese 1999.».