Art. 4 
 
                            Fidejussioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011  e
della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei  bilanci
pubblici, la Provincia e' autorizzata a rilasciare  garanzie  di  cui
all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979,  n.  7  (legge
provinciale di contabilita' 1979),  nell'esercizio  finanziario  2017
per un importo massimo di 260 milioni di euro. L'importo  complessivo
delle  garanzie  di  cui  all'art.  33  della  legge  provinciale  di
contabilita' 1979 rilasciate deve risultare  coerente  con  i  limiti
derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'art.  79
dello Statuto speciale, applica a decorrere dal 2016.