Art. 15 Modifiche dell'art. 14 della l.r. 2/2009 1. La rubrica dell'art. 14 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'imposizione della servitu' di area sciabile e di sviluppo montano». 2. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonche' gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennita'. Per la costituzione coattiva di servitu' di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita e' dovuta esclusivamente un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennita' per le servitu' che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilita' consente altresi' l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonche' i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attivita' necessarie per portare a compimento tali procedure.». 3. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 2/2009, dopo le parole «area sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».