Art. 15 
 
              Modifiche dell'art. 14 della l.r. 2/2009 
 
  1. La rubrica dell'art. 14 della l.r. 2/2009  e'  sostituita  dalla
seguente: «Procedimento per  l'imposizione  della  servitu'  di  area
sciabile e di sviluppo montano». 
  2. Il comma 1 dell'art. 14 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. L'individuazione delle aree sciabili e di  sviluppo  montano,
comprendenti le piste ed i relativi  impianti  di  innevamento  e  di
risalita, con i loro accessori e  pertinenze,  nonche'  gli  impianti
ludico-sportivi e ricreativi  tipicamente  montani,  aventi  utilizzo
invernale  ed  estivo,  teleferiche,  slitte   guidate   e   percorsi
naturalistici  attrezzati,  equivale  a  dichiarazione  di   pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza della medesima opera,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
costituisce titolo per  la  costituzione  volontaria  o  coattiva  di
servitu' connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto
salvo il pagamento della relativa  indennita'.  Per  la  costituzione
coattiva di servitu' di aree sciabili e  di  sviluppo  montano  e  di
impianti  di  risalita   e'   dovuta   esclusivamente   un'indennita'
proporzionata al danno  cagionato  dal  passaggio,  limitatamente  al
periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate
al fondo; non si  presume  alcuna  indennita'  per  le  servitu'  che
possono essere conservate senza danno  o  senza  grave  incomodo  del
fondo  servente.  La  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  consente
altresi' l'applicazione  delle  procedure  di  esproprio  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita');  i
gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonche' i soggetti
di cui all'art. 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di
tutte le iniziative ed attivita' necessarie per portare a  compimento
tali procedure.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 2/2009, dopo le parole  «area
sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».