Art. 16 
 
              Modifiche dell'art. 15 della l.r. 2/2009 
 
  1. La rubrica dell'art. 15 della l.r. 2/2009  e'  sostituita  dalla
seguente: «Facolta' inerenti alla servitu'  di  area  sciabile  e  di
sviluppo montano». 
  2.  L'alinea  del  comma  1  dell'art.  15  della  l.r.  2/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
    «1. La servitu' coattiva di aree sciabili e di  sviluppo  montano
conferisce le seguenti facolta':». 
  3. La lettera h) del comma 1 dell'art.  15  della  l.r.  2/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
    «h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire  impianti  di
risalita,  pertinenze  e  accessori,   impianti   ludico-sportivi   e
ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale  ed  estivo,
teleferiche, slitte  guidate  e  percorsi  naturalistici  attrezzati,
linee  aeree  e  interrate   connesse   e   funzionali   all'utilizzo
dell'area;». 
  4. La lettera o) del comma 1 dell'art.  15  della  l.r.  2/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
    «o)  eseguire  e  mantenere  ogni   necessaria   opera   per   la
realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate,
percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle  attivita'
ludico-sportive e  ricreative  all'interno  delle  aree  di  utilizzo
estivo;». 
  5. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e'
aggiunta la seguente: 
    «p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e  gestire
sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e  delle
piste da sci di cui  all'art.  4,  commi  1  e  2  e  delle  relative
pertinenze ed accessori.». 
  6. Al comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009, dopo le parole  «area
sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4 bis. La Regione promuove  e  autorizza  la  realizzazione  dei
bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese  le
relative  opere  accessorie  e  pertinenze  e,  in  particolare,   la
realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della  loro
funzione e  pubblica  utilita'  ai  fini  agricoli,  turistici  e  di
antincendio.».