Art. 16 Modifiche dell'art. 15 della l.r. 2/2009 1. La rubrica dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «Facolta' inerenti alla servitu' di area sciabile e di sviluppo montano». 2. L'alinea del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «1. La servitu' coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facolta':». 3. La lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;». 4. La lettera o) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attivita' ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;». 5. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' aggiunta la seguente: «p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.». 6. Al comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009, dopo le parole «area sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 7. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilita' ai fini agricoli, turistici e di antincendio.».