Art. 21 
 
              Modifiche dell'art. 22 della l.r. 2/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 22 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'art. 4, comma  2,
lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso  provvedendo  al
recupero, primo intervento  e  trasporto  degli  infortunati  con  le
modalita' individuate dalla Giunta  regionale,  di  concerto  con  il
Servizio di emergenza  sanitaria  territoriale  118,  la  Commissione
tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'art.
11, informata la commissione consiliare competente.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 22 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Il servizio di soccorso e' assicurato  dal  gestore  mediante
proprio personale,  ovvero  con  affidamento  del  servizio  a  terzi
regolato da appositi contratti o convenzioni. A  tale  personale,  se
alle dipendenze  del  gestore,  qualora  non  faccia  parte  di  enti
abilitati o organizzazioni  di  volontariato  ai  sensi  della  legge
regionale 29 agosto 1994, n.  38  (Valorizzazione  e  promozione  del
volontariato), e' applicato il livello previsto dal CCNL del  settore
trasporto  a  fune  o  dai  contratti  collettivi  territoriali,  ove
presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso e' prevista  dal
CCNL  del  settore  trasporto  a  fune  o  dai  contratti  collettivi
territoriali, ove presenti.». 
  3. Al comma 7 dell'art. 22 della l.r. 2/2009, dopo le parole  «aree
sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».