Art. 21 Modifiche dell'art. 22 della l.r. 2/2009 1. Il comma 1 dell'art. 22 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalita' individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'art. 11, informata la commissione consiliare competente.». 2. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «2. Il servizio di soccorso e' assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), e' applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso e' prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.». 3. Al comma 7 dell'art. 22 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».