Art. 23 
 
               Modifica dell'art. 25 della l.r. 2/2009 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 2/2009  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'art.
28 bis e' affidata: 
      a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di
gestione delle aree naturali protette di cui all'art. 12  della  l.r.
19/2009; 
      b) agli agenti di polizia locale; 
      c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.».