Art. 23 Modifica dell'art. 25 della l.r. 2/2009 1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 28 bis e' affidata: a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009; b) agli agenti di polizia locale; c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.».