Art. 25 
 
              Modifiche dell'art. 28 della l.r. 2/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole  «aree
sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 
  2. Al comma 6 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole  «aree
sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 
  3. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della l.r. 2/2009  e'  inserito  il
seguente: 
    «8 bis.  In  ogni  caso  l'utilizzazione  dei  percorsi  messi  a
disposizione dai comuni e' subordinata all'osservanza  del  piano  di
sicurezza che  i  comuni  stessi  redigono  ed  approvano  unitamente
all'individuazione dei percorsi.».