Art. 25 Modifiche dell'art. 28 della l.r. 2/2009 1. Al comma 1 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 2. Al comma 6 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano». 3. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni e' subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all'individuazione dei percorsi.».