Art. 26 
 
           Inserimento dell'art. 28 bis nella l.r. 2/2009 
 
  1. Dopo l'art. 28 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: 
  «Art. 28 bis. (Attivita' di volo in zone di montagna) - 1. Al  fine
di garantire la  salvaguardia  dell'ambiente  naturale  e  la  difesa
dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione,  per  tutte
le zone site ad altitudine superiore a ottocento  metri  sul  livello
del mare,  pari  a  duemilaseicentoventicinque  piedi,  sono  vietati
l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonche' il sorvolo
delle  stesse  a  quote  inferiori  a  cinquecento  metri,   pari   a
milleseicentoquaranta piedi, dal suolo. 
  2. Al divieto di cui al comma 1  sono  ammesse  deroghe  rilasciate
dall'unione montana competente per territorio o dal  comune,  qualora
l'unione montana non sia costituita, fermo restando: 
    a) l'assenso della struttura regionale competente in  materia  di
conservazione  e  gestione  della  fauna  selvatica  nelle  oasi   di
protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera a)  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore  nelle
aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e  nelle
aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure  di  tutela  e
conservazione della biodiversita' e delle procedure della valutazione
di incidenza di  cui  all'art.  43  della  medesima  legge  regionale
effettuate da parte della struttura regionale competente  in  materia
di biodiversita' e aree naturali; 
    c)  il  rispetto  delle  finalita'  e  delle  misure  di   tutela
ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di  cui
all'art. 2 della l.r. 19/2009. 
  3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di  base  e
di recupero identificate  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e
riconosciute dall'unione montana  competente  per  territorio  o  dal
comune,  qualora  l'unione  montana  non  sia   costituita,   dandone
comunicazione alla Regione. 
  4. L'atterraggio in quota  e'  consentito  esclusivamente  in  aree
identificate nel rispetto  della  normativa  vigente  e  riconosciute
dall'unione montana competente per territorio o dal  comune,  qualora
l'unione montana  non  sia  costituita,  dandone  comunicazione  alla
Regione. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  le
procedure della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r.
19/2009, il  volo  in  zone  di  montagna  finalizzato  all'esercizio
dell'attivita' di trasporto di sciatori con elicottero e  di  discesa
fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski,
e' consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio  insistono
impianti di  risalita  attivi  ed  e'  vietato  nelle  aree  naturali
protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009  e  nelle  aree  della
rete Natura 2000. L'eliski e' regolamentato da  apposita  convenzione
onerosa stipulata fra il  comune  competente  per  territorio  o,  se
delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il
servizio di  eliski,  individuato  nel  rispetto  della  legislazione
vigente,  dandone  comunicazione  alla  Regione  e  agli  organi   di
vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati  dal
comune sul territorio per le finalita' di cui alla presente legge. 
  6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque: 
    a) il numero massimo di  voli  giornalieri  e  di  elicotteri  da
utilizzare per l'organizzazione  dell'attivita',  che  devono  essere
dotati di certificato acustico conforme ai requisiti piu' restrittivi
del pertinente capitolo  dell'edizione  in  vigore  dell'annesso  16,
volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO)  o  di
norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile  ed
aree confinate; 
    b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio  e
gli itinerari di volo, che  sono  percorsi  secondo  il  concetto  di
crociera silenziosa quale modalita' per il contenimento del rumore; 
    c) le modalita' per assicurare  i  collegamenti  dei  gruppi  via
radio durante le discese in sci,  al  fine  di  rendere  possibile  e
tempestivo l'intervento dell'organizzazione della  protezione  civile
nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie; 
    d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni
festivi; 
    e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di
eliski, atto a  valutare  eventuali  conseguenze  negative  derivanti
dalla pratica dell'eliski  sulla  dinamica  delle  popolazioni  della
fauna alpina presente nei territori interessati,  le  cui  risultanze
devono essere  comunicate  alle  strutture  regionali  competenti  in
materia di conservazione e gestione della fauna  selvatica,  turismo,
biodiversita' e aree naturali; 
    f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di  eliski,
del manto nevoso  nelle  zone  di  attivita',  da  rendere  noto  con
comunicati da pubblicare, per ogni  giorno  di  attivita',  sul  sito
internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski. 
  7. Gli  sciatori  che  si  avvalgono  del  servizio  di  eliski  si
muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e  ricerca,
quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in  valanga  (ARTVA),  la
pala e  la  sonda  da  neve  e  l'airbag,  per  garantire  un  idoneo
intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da  maestri
di sci o da guide alpine, computati in almeno una unita' ogni quattro
sciatori. 
  8. I piani  di  volo  sono  preventivamente  comunicati  al  comune
competente per territorio o, se delegata,  all'unione  montana,  agli
organi di controllo e agli  enti  di  gestione  delle  aree  naturali
protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9. 
  9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e  fatte  salve
le altre disposizioni contenute nel medesimo  comma,  l'attivita'  di
eliski e' assentibile nelle aree naturali protette di cui all'art. 10
della  l.r.  19/2009  e  nelle   aree   della   rete   Natura   2000,
subordinatamente all'effettuazione della procedura della  valutazione
d'incidenza di cui all'art. 43 della  l.r.  19/2009  da  parte  della
struttura regionale competente in materia  di  biodiversita'  e  aree
naturali e nel rispetto di quanto  previsto  dal  presente  articolo,
qualora tale attivita' abbia ivi avuto gia' luogo prima del 30 giugno
2016 e a condizione che siano concordate le modalita' di  svolgimento
mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e
gli enti regionali di gestione di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009. 
  10. Fatte salve le misure di  tutela  e  conservazione  della  rete
ecologica  regionale  di  cui  all'art.  2  della  l.r.  19/2009,  le
procedure della valutazione di incidenza di  cui  all'art.  43  della
medesima legge e le  autorizzazioni,  il  presente  articolo  non  si
applica: 
    a) ai servizi di trasporto di cose; 
    b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini  e
delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1; 
    c) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o  per  cause
comunque riconosciute di pubblica utilita'. 
  11.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo  gli
aeromobili impiegati per attivita' di soccorso, sicurezza pubblica  e
sicurezza connessa alla gestione degli impianti.».