Art. 26 Inserimento dell'art. 28 bis nella l.r. 2/2009 1. Dopo l'art. 28 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «Art. 28 bis. (Attivita' di volo in zone di montagna) - 1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonche' il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi, dal suolo. 2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando: a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversita' e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversita' e aree naturali; c) il rispetto delle finalita' e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della l.r. 19/2009. 3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione. 4. L'atterraggio in quota e' consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione. 5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attivita' di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, e' consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed e' vietato nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski e' regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalita' di cui alla presente legge. 6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque: a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attivita', che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti piu' restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate; b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalita' per il contenimento del rumore; c) le modalita' per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie; d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi; e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversita' e aree naturali; f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attivita', da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attivita', sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski. 7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unita' ogni quattro sciatori. 8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9. 9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attivita' di eliski e' assentibile nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversita' e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attivita' abbia ivi avuto gia' luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalita' di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009. 10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge e le autorizzazioni, il presente articolo non si applica: a) ai servizi di trasporto di cose; b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1; c) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilita'. 11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per attivita' di soccorso, sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti.».