Art. 28 
 
              Modifiche dell'art. 31 della l.r. 2/2009 
 
  1. La rubrica dell'art. 31 della l.r. 2/2009  e'  sostituita  dalla
seguente: «Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano». 
  2. Il comma 1 dell'art. 31 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le  piste
di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d),  e)  e  f),  puo'
essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attivita'
ludico-sportive e  ricreative  su  aree  e  tracciati  esclusivamente
destinati a tali attivita'. La  gestione  degli  stessi  puo'  essere
esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da
altro soggetto pubblico o privato,  i  quali,  anche  ai  fini  della
manutenzione dei tracciati esistenti  e  delle  nuove  realizzazioni,
possono attivare il procedimento di cui all'art. 14.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 31 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Al di fuori delle  aree  di  cui  al  comma  1,  i  tracciati
destinati alla pratica di attivita' ludico-sportive e ricreative sono
individuati ed autorizzati  dai  comuni  territorialmente  competenti
anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al  quale  e'
fatto obbligo  di  manutenere  annualmente  i  tracciati  medesimi  e
garantire  la  corretta   regimazione   delle   acque   superficiali,
preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto  idrogeologico
direttamente  derivanti  dall'erosione  del  suolo  in  relazione  al
passaggio continuo dei mezzi circolanti.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 31 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto
il loro sviluppo ed interdetti  all'escursionismo  pedestre.  Possono
attraversare altre infrastrutture viabili destinate al  passaggio  di
veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali  intersezioni  devono  essere
preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori  dei  tracciati
sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 2/2009  e'  inserito  il
seguente: 
    «4 bis. Nel caso di attivita'  sportiva  praticata  con  mountain
bike  su  tracciati  esclusivamente  destinati  a   tale   attivita',
denominati "bike park", e' richiesta la massima prudenza da parte dei
conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo  la  velocita'  e
usando i segnalatori acustici  previsti.  I  conducenti  garantiscono
inoltre la precedenza ai  mezzi  ed  ai  veicoli  che  percorrono  le
infrastrutture  ed  ai  pedoni  in  fase   di   attraversamento   del
tracciato.».