Art. 28 Modifiche dell'art. 31 della l.r. 2/2009 1. La rubrica dell'art. 31 della l.r. 2/2009 e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano». 2. Il comma 1 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), puo' essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attivita' ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attivita'. La gestione degli stessi puo' essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'art. 14.». 3. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attivita' ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale e' fatto obbligo di manutenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.». 4. Il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «4 bis. Nel caso di attivita' sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attivita', denominati "bike park", e' richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocita' e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.».