Art. 29 Modifiche dell'art. 32 della l.r. 2/2009 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: «Lo sciatore e' tenuto altresi' ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.». 2. Il comma 4 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficolta' superiore alle proprie capacita' di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacita', alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilita' nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'art. 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarita' del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attivita' sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresi', una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonche' di incorrere in situazioni di possibile pericolo.». 3. Il comma 6 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di sinistro chiunque e' tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.». 4. Il comma 8 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «8. Fatte salve le deroghe di cui all'art. 28, e' vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilita'.». 5. Alla fine del comma 13 dell'art. 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: «e gli apprestamenti di sicurezza.». 6. Il comma 14 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «14. L'attivita' praticata nelle aree di cui all'art. 31 durante il periodo estivo e' assimilata all'attivita' sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.». 7. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validita' che copre la propria responsabilita' civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.». 8. Dopo il comma 14 bis dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.». 9. Dopo il comma 14 ter dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e' aggiunto il seguente: «14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.».