Art. 29 
 
              Modifiche dell'art. 32 della l.r. 2/2009 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  32  della  l.r.  2/2009,  sono
aggiunte le parole: «Lo sciatore e' tenuto  altresi'  ad  un'adeguata
preparazione   psico-fisica   per   prevenire   i   rischi   connessi
all'esercizio di tale pratica e quelli  intrinseci  dell'ambiente  in
cui si svolge.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 32 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. Lo sciatore si astiene dal percorrere  piste  di  difficolta'
superiore alle proprie capacita'  di  sciata  ed  adegua  la  propria
andatura al tipo della pista, alle proprie capacita', alle condizioni
dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza
secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni  ambientali,  allo
stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento  della  stessa
ed  alla  visibilita'  nel  momento  della  percorrenza  della  pista
medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica  di
cui all'art. 24, seppur divelta dal vento, di  pietre,  di  rami,  di
tratti ghiacciati o di irregolarita'  del  manto  nevoso  causata  da
variazioni delle condizioni  ambientali  e  atmosferiche,  dall'usura
giornaliera o da una parziale  battitura  della  pista  non  sono  da
considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di
far in modo che tali  situazioni  non  rappresentino  un  fattore  di
pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale  da  poter
far fronte ai pericoli connessi  con  l'attivita'  sciistica  e  alle
insidie dell'ambiente montano; adotta, altresi', una linea di discesa
tale da evitare uscite dal tracciato della pista  stessa  nonche'  di
incorrere in situazioni di possibile pericolo.». 
  3. Il comma 6 dell'art. 32 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «6.  In  caso  di  sinistro  chiunque  e'   tenuto   a   prestare
l'assistenza  occorrente  agli  infortunati,  ovvero   a   comunicare
immediatamente il sinistro al gestore.». 
  4. Il comma 8 dell'art. 32 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8. Fatte salve  le  deroghe  di  cui  all'art.  28,  e'  vietato
percorrere le piste con mezzi diversi dagli  sci,  nelle  loro  varie
articolazioni.  Sono  sempre  ammesse  le   specifiche   attrezzature
sciistiche ad uso delle persone con disabilita'.». 
  5. Alla fine del comma 13 dell'art.  32  della  l.r.  2/2009,  sono
aggiunte le parole: «e gli apprestamenti di sicurezza.». 
  6. Il comma 14 dell'art. 32 della l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «14. L'attivita' praticata nelle aree di cui all'art. 31  durante
il periodo estivo e' assimilata all'attivita' sciistica e gli  utenti
delle stesse sono soggetti, per quanto  compatibili,  alle  norme  di
comportamento del presente articolo.». 
  7. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e'  aggiunto  il
seguente: 
    «14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve  possedere
un'assicurazione  in  corso  di  validita'  che  copre   la   propria
responsabilita'  civile  per  danni  o  infortuni  verso  terzi,  ivi
compreso il gestore.». 
  8. Dopo il comma 14 bis dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e'  aggiunto
il seguente: 
    «14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori,  si  presume,  fino  a
prova contraria, che ciascuno di essi  abbia  concorso  ugualmente  a
produrre gli eventuali danni.». 
  9. Dopo il comma 14 ter dell'art. 32 della l.r. 2/2009 e'  aggiunto
il seguente: 
    «14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori
sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.».