Art. 30 Modifiche dell'art. 33 della l.r. 2/2009 1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni.» 2. Il comma 5 dell'art. 33 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «5. E' fatta salva la validita' dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica") organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo.».