Art. 30 
 
              Modifiche dell'art. 33 della l.r. 2/2009 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 2/2009  e'  inserito  il
seguente: 
    «4 bis. Ai soggetti  titolari  delle  abilitazioni  all'esercizio
delle professioni di direttore delle piste e di  operatore  di  primo
soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare  i
corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge,
sono riconosciuti  crediti  formativi  per  le  materie  comuni  alle
suddette abilitazioni.» 
  2. Il comma 5 dell'art. 33 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «5. E' fatta salva la validita' dei corsi in atto  alla  data  di
entrata in vigore della legge  regionale  13  dicembre  2011,  n.  23
(Ulteriori modifiche della legge regionale  26  gennaio  2009,  n.  2
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed
interventi a sostegno della garanzia delle  condizioni  di  sicurezza
sulle aree sciabili, dell'impiantistica di  risalita  e  dell'offerta
turistica") organizzati ai sensi della normativa previgente,  che  si
convalidano in presenza dell'attestato formativo.».