Art. 40 
 
              Modifiche dell'art. 44 della l.r. 2/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 44 della  l.r.  2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla
categoria C di cui all'art. 40, comma 1, lettera  c)  possono  essere
concesse  per  le  spese  di  funzionamento  generali  relative  alla
gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali  agli  interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di  sviluppo  montano
di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 2/2009, le parole «Fondo  per
le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per  le  spese  di  gestione  degli
impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano».