Art. 40 Modifiche dell'art. 44 della l.r. 2/2009 1. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'art. 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.». 2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 2/2009, le parole «Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano».