Art. 47 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno  concluso  le
procedure per l'individuazione delle  aree  sciabili  e  di  sviluppo
montano ai sensi dell'art.  5  della  l.r.  2/2009,  come  sostituito
dall'art. 6 della presente legge, nonche' la contestuale variante  al
PRGC non possono adottare procedimenti relativi a  varianti  ai  PRGC
vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla  l.r.
2/2009. 
  2.  Si  considerano,  nelle  more   dell'individuazione   dell'area
sciabile e di sviluppo montano, piste di cui  all'art.  4,  comma  2,
lettere a) e b) della l.r. 2/2009 quelle classificate  dalla  Regione
ai sensi dell'art. 7 della  medesima  legge  o,  in  carenza,  quelle
individuate come tali nella proposta presentata da uno  dei  soggetti
di cui all'art. 12, comma 2 della  stessa,  purche'  accompagnata  da
deliberazione del comune interessato. 
  3. La limitazione di cui al comma 1 non si applica  ai  comuni  che
non hanno  provveduto  all'individuazione  dell'area  sciabile  e  di
sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.