Art. 47 Disposizioni finali 1. I comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, nonche' la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009. 2. Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 2 della stessa, purche' accompagnata da deliberazione del comune interessato. 3. La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.