Art. 6 
 
             Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 2/2009 
 
  1. L'art. 5 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5. (Individuazione e variazione  delle  aree  sciabili  e  di
sviluppo montano) - 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e  della
variazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24  dicembre  2003,
n. 363 (Norme in materia  di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport
invernali da  discesa  e  da  fondo),  entro  il  31  dicembre  2018,
propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la
pianificazione regionale: 
    a) le aree sciabili e  di  sviluppo  montano  gia'  attrezzate  e
quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione  o
di riordino; 
    b)  le  aree  sciabili  e  di   sviluppo   montano   parzialmente
attrezzate,  destinate  ad   interventi   di   potenziamento   e   di
completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse; 
    c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano; 
    d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei  bacini
idrici necessari per l'innevamento programmato; 
    e) le variazioni  delle  aree  sciabili  e  di  sviluppo  montano
precedentemente individuate; 
    f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica  di
attivita' ludico-sportive e ricreative. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 e'  trasmessa  alla  Regione,
che approva  l'individuazione  delle  aree  sciabili  e  di  sviluppo
montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta
giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e
variazione delle aree sciabili si intende approvata.».