Art. 6 Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 2/2009 1. L'art. 5 della l.r. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano) - 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale: a) le aree sciabili e di sviluppo montano gia' attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino; b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse; c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano; d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato; e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate; f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attivita' ludico-sportive e ricreative. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.».