Art. 7 Inserimento dell'art. 5 bis nella l.r. 2/2009 1. Dopo l'art. 5 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: «Art. 5 bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano) - 1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). 2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalita' d'intervento, consentendo esclusivamente: a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso; b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti; c) nuove edificazioni con finalita' necessarie all'esercizio delle attivita' agricole o dell'attivita' sciistica; d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi. 3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni piu' restrittive imposte dal PRGC, non e' consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni ne' effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g). 4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 e' consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'art. 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma e' consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1. 5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 9 della l.r. 56/1977. 6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano. 7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto e' comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attivita' invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6. 8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, puo' prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'art. 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria puo' essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e puo' anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee gia' compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.».