Art. 7 
 
            Inserimento dell'art. 5 bis nella l.r. 2/2009 
 
  1. Dopo l'art. 5 della l.r. 2/2009 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5 bis. (Pianificazione  degli  interventi  urbanistici  nelle
aree sciabili e di sviluppo montano) -  1.  I  comuni,  nel  rispetto
delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione  di
cui all'art. 5, comma 1, avviano il procedimento di  adeguamento  del
Piano regolatore generale comunale  (PRGC)  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  (Tutela  e  uso
del suolo). 
  2. Nelle aree sciabili e di sviluppo  montano  il  PRGC  impone  le
limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie  e  fissa
le relative modalita' d'intervento, consentendo esclusivamente: 
    a) la ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  con  eventuale
cambio di destinazione d'uso; 
    b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti; 
    c) nuove  edificazioni  con  finalita'  necessarie  all'esercizio
delle attivita' agricole o dell'attivita' sciistica; 
    d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari  alla  pratica
degli sport montani invernali o estivi. 
  3. Ai fini del mantenimento delle condizioni  di  sicurezza,  fatte
salve le disposizioni piu'  restrittive  imposte  dal  PRGC,  non  e'
consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni ne' effettuare
nuove edificazioni ad  una  distanza  inferiore  a  venti  metri  dal
confine esterno su entrambi i lati degli impianti  di  risalita,  nel
rispetto  dei  franchi  minimi  laterali  previsti  dal  decreto  del
Direttore generale per il trasporto  pubblico  locale  del  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  16  novembre  2012,  n.  337
(Disposizioni e prescrizioni tecniche  per  le  infrastrutture  degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle
norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.
210,  di  attuazione  della  direttiva  europea   2000/9/CE),   delle
attrezzature complementari e delle piste di cui all'art. 4, comma  2,
lettere a), b), c), d), e), g). 
  4. Nelle fasce di rispetto di cui  al  comma  3  e'  consentita  la
ristrutturazione  edilizia  degli  edifici  esistenti  ed   il   loro
eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento
del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello  della
pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto  del  filo
di  fabbricazione,  il  fabbricato  esistente.  In  ogni   caso,   le
ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da
garantire il rispetto dei  limiti  previsti  all'art.  9  all'interno
degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di  cui
al presente comma e' consentito realizzare infrastrutture,  accessori
e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1. 
  5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni di cui all'art.  27,  comma  9  della  l.r.
56/1977. 
  6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5  sono
comunque rispettati e mantenuti  i  requisiti  di  sicurezza  per  la
gestione delle piste all'interno dell'area  sciabile  e  di  sviluppo
montano. 
  7. Sui  terreni  gravati  da  uso  civico,  ricompresi  nelle  aree
sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo  diritto  e'
comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno  durante
il  quale  non  viene  praticata  l'attivita'  invernale  ed   estiva
subordinatamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6. 
  8.  Il  PRGC,   nel   rispetto   della   normativa   paesaggistica,
idrogeologica e sismica, puo' prevedere, al fine dello sviluppo delle
aree sciabili e di  sviluppo  montano,  la  riqualificazione  a  fini
turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'art. 4,
comma 1 dismessi e  la  loro  volumetria  puo'  essere  recuperata  a
destinazione   turistico-ricettiva   attraverso   idonei    strumenti
urbanistici e puo' anche essere rilocalizzata  nella  misura  dell'80
per cento in aree idonee  gia'  compromesse  o  a  completamento  del
tessuto  urbanizzato.  In  tali  casi,  ai  fabbricati   oggetto   di
riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche  ai
fini  della  parificazione  del  consumo  di  suolo,  il   fabbricato
originario   e   tutti   gli   impianti   connessi   devono    essere
preventivamente  demoliti,  ripristinando  completamente  l'area  dal
punto di vista paesaggistico e ambientale.».