Art. 9 
 
               Modifica dell'art. 7 della l.r. 2/2009 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 7 della l.r. n. 2/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce
condizione per  l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui  ai  successivi
articoli, anche  se  il  comune  di  riferimento  non  ha  provveduto
all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai  sensi
dell'art. 5.».