Art. 9 Modifica dell'art. 7 della l.r. 2/2009 1. Il comma 5 dell'art. 7 della l.r. n. 2/2009 e' sostituito dal seguente: «5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5.».