Art. 10 Doveri inerenti al mandato 1. Per ogni societa' partecipata dalla Regione in cui la stessa nomini propri rappresentanti, gli stessi inviano, annualmente o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. 2. Nell'espletamento del loro mandato, i soggetti di cui al comma 1 operano per il conseguimento dei fini istituzionali della Regione connessi all'attivita' delle societa' in cui sono nominati, nel rispetto di eventuali indirizzi espressi dalla Giunta o dal Consiglio regionale. 3. Ai fini di cui al comma 2, per ogni societa' partecipata dalla Regione, i soggetti nominati dalla Giunta regionale trasmettono al Presidente della Regione, oltre a quanto previsto al comma 1, l'ordine del giorno delle sedute. 4. La commissione consiliare competente svolge funzioni di verifica e di valutazione politica sull'attivita' delle societa' nelle quali la Regione nomina propri rappresentanti. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la commissione procede all'audizione dei propri rappresentanti o provvede ad acquisire direttamente ogni notizia utile richiedendo a tali societa', anche tramite i propri rappresentanti, di relazionare sull'attivita' svolta, con particolare riferimento alle richieste di accesso da parte dei consiglieri regionali.