Art. 10 
 
                     Doveri inerenti al mandato 
 
  1. Per ogni societa' partecipata dalla Regione  in  cui  la  stessa
nomini propri  rappresentanti,  gli  stessi  inviano,  annualmente  o
quando sia loro altrimenti richiesto,  una  relazione  sull'attivita'
svolta al Presidente del Consiglio regionale e  al  Presidente  della
Regione. 
  2. Nell'espletamento del loro mandato, i soggetti di cui al comma 1
operano per il conseguimento dei  fini  istituzionali  della  Regione
connessi all'attivita' delle  societa'  in  cui  sono  nominati,  nel
rispetto di eventuali indirizzi espressi dalla Giunta o dal Consiglio
regionale. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, per ogni societa'  partecipata  dalla
Regione, i soggetti nominati dalla Giunta  regionale  trasmettono  al
Presidente della  Regione,  oltre  a  quanto  previsto  al  comma  1,
l'ordine del giorno delle sedute. 
  4. La commissione consiliare competente svolge funzioni di verifica
e di valutazione politica sull'attivita' delle societa'  nelle  quali
la Regione nomina propri rappresentanti. A tal fine, su richiesta  di
almeno due  commissari,  la  commissione  procede  all'audizione  dei
propri rappresentanti  o  provvede  ad  acquisire  direttamente  ogni
notizia utile richiedendo a tali societa',  anche  tramite  i  propri
rappresentanti, di relazionare sull'attivita' svolta, con particolare
riferimento alle  richieste  di  accesso  da  parte  dei  consiglieri
regionali.