Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Restano salvi gli effetti gia' prodotti dall'applicazione  delle
disposizioni abrogate dall'art. 11. 
  2. Le disposizioni del Capo V  (Partecipazioni  finanziarie)  della
legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della  Regione
autonoma Valle d'Aosta), qualora incompatibili con la presente legge,
non trovano applicazione.