Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Restano salvi gli effetti gia' prodotti dall'applicazione delle disposizioni abrogate dall'art. 11. 2. Le disposizioni del Capo V (Partecipazioni finanziarie) della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), qualora incompatibili con la presente legge, non trovano applicazione.