Art. 2 Sistema di Governo I. La Regione esercita il Governo sulle societa' direttamente controllate per il tramite delle strutture regionali competenti per materia. 2. La Regione esercita il Governo sulle societa' indirettamente controllate per il tramite di Finaosta S.p.A. 3. La nomina o la designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, anche di controllo, restano disciplinate, nel rispetto della normativa statale vigente, dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, le societa' direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i relativi indirizzi strategici, indicando altresi' le misure di riduzione del costo del personale. La Regione, in qualita' di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole societa', comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonche' di proposte di riduzione del costo del personale, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione. 5. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le societa' indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonche' di proposte di riduzione del costo del personale, a Finaosta S.p.A, che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi. Resta salvo quanto previsto all'art. 13-bis della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). 6. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'anno precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attivita' svolte. 7. Fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri regionali di cui all'art. 9, al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle societa' controllate e, in particolare, di evitare l'acquisizione, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle societa' interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 e 5 e i documenti di cui all'art. 8 possono essere motivatamente sottratti ad ogni forma di diffusione al pubblico finche' sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una societa' dalla stessa controllata un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.