Art. 2 
 
                         Sistema di Governo 
 
  I. La Regione  esercita  il  Governo  sulle  societa'  direttamente
controllate per il tramite delle strutture regionali  competenti  per
materia. 
  2. La Regione esercita il  Governo  sulle  societa'  indirettamente
controllate per il tramite di Finaosta S.p.A. 
  3. La nomina o la designazione dei rappresentanti  regionali  negli
organi societari,  anche  di  controllo,  restano  disciplinate,  nel
rispetto della normativa statale vigente, dalla  legge  regionale  10
aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle  designazioni  di
competenza regionale). 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  8,   le   societa'
direttamente  controllate  trasmettono   alle   strutture   regionali
competenti per materia, entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno,  i
relativi  indirizzi  strategici,  indicando  altresi'  le  misure  di
riduzione del costo del personale. La Regione, in qualita'  di  socio
maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta  regionale,  su
proposta dell'assessore competente per materia e previo parere  della
commissione consiliare competente,  gli  indirizzi  strategici  delle
singole societa', comprensivi di programmi  di  sviluppo  e  crescita
aziendale, nonche' di proposte di riduzione del costo del  personale,
formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con
gli obiettivi strategici della Regione. 
  5. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, entro il  31  ottobre
di ciascun anno, le societa' indirettamente controllate trasmettono i
relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e
crescita aziendale, nonche' di proposte di riduzione  del  costo  del
personale,  a  Finaosta  S.p.A,  che  li  valuta   e   li   trasmette
successivamente  alla  Giunta  regionale.  La  Giunta,  con   propria
deliberazione e  previa  illustrazione  alla  commissione  consiliare
competente, approva i medesimi indirizzi. Resta salvo quanto previsto
all'art. 13-bis della legge regionale 16  marzo  2006,  n.  7  (Nuove
disposizioni concernenti la societa' finanziaria  regionale  Finaosta
S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). 
  6. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
Regione trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno,  al  Presidente
del Consiglio regionale e al Presidente della Regione  una  relazione
inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi  di  spesa
relativi all'anno precedente, oltre a eventuali dati  e  informazioni
specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui
ai commi 4  e  5  con  le  peculiari  caratteristiche  delle  diverse
attivita' svolte. 
  7. Fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri  regionali  di
cui all'art. 9, al fine di salvaguardare i processi di formazione, di
determinazione e di attuazione degli  obiettivi  programmatici  della
Regione e delle societa' controllate e, in  particolare,  di  evitare
l'acquisizione, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di
conoscenze e dei programmi di sviluppo delle societa' interessate che
possa recare agli  stessi  un  indebito  vantaggio  commerciale,  gli
indirizzi di cui al comma 4 e 5 e  i  documenti  di  cui  all'art.  8
possono essere motivatamente sottratti ad ogni forma di diffusione al
pubblico finche' sussistono le suddette esigenze, al fine di  evitare
che   la   loro   divulgazione   possa   arrecare,   direttamente   o
indirettamente,  alla  Regione  o  a  una   societa'   dalla   stessa
controllata un  pregiudizio,  patrimoniale  o  non  patrimoniale,  ai
rispettivi   interessi   economici,   finanziari,    industriali    o
commerciali.