Art. 3 Disciplina dei compensi e dei rimborsi 1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non puo' comunque essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. 2. Il limite di cui al comma 1 si applica, inoltre, ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle societa' di cui al medesimo comma i cui contratti di lavoro siano stipulati o i cui incarichi siano conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il medesimo limite si applica ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime societa', ove compatibile con la disciplina contrattuale di categoria. 4. Le societa' partecipate adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di disciplina dei fringe benefit dalle stesse previsti a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare. 5. Agli amministratori delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi possono essere riconosciute indennita' di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della societa' rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. 6. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se piu' onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione delle stesse, il rimborso delle spese sostenute e documentate e' dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano gia' condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.