Art. 3 
 
               Disciplina dei compensi e dei rimborsi 
 
  1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, il  trattamento  economico  annuo  lordo
onnicomprensivo spettante  ai  singoli  componenti  degli  organi  di
amministrazione   e   di   controllo   delle   societa'   controllate
direttamente o indirettamente dalla Regione non puo' comunque  essere
superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente
della Regione. 
  2. Il limite di cui al comma 1 si applica, inoltre, ai titolari  di
incarico dirigenziale e al personale direttivo delle societa' di  cui
al medesimo comma i cui contratti di lavoro siano stipulati o  i  cui
incarichi siano conferiti dopo l'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente  legge,  i  fringe  benefit  riconosciuti  agli
amministratori   delle   societa'    controllate    direttamente    o
indirettamente dalla  Regione  investiti  di  incarichi  non  possono
superare il 10 per cento del rispettivo trattamento  economico  annuo
lordo onnicomprensivo. Il medesimo limite si applica ai  titolari  di
incarico  dirigenziale  e  al  personale  direttivo  delle   medesime
societa',  ove  compatibile  con  la   disciplina   contrattuale   di
categoria. 
  4. Le societa' partecipate adottano, entro tre mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento di  disciplina
dei fringe benefit dalle stesse previsti a  favore  del  personale  e
degli amministratori. I  predetti  regolamenti  sono  trasmessi  alla
competente commissione consiliare. 
  5. Agli amministratori delle societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente dalla Regione investiti di  incarichi  possono  essere
riconosciute indennita' di risultato solo in presenza  di  equilibrio
economico-finanziario,    ovvero    di    comprovato    significativo
miglioramento della situazione economico-finanziaria  della  societa'
rispetto alla media degli  ultimi  due  esercizi  precedenti,  tenuto
conto  dell'oggetto  sociale  e   del   livello   complessivo   degli
investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore  al  40
per  cento  del  rispettivo   trattamento   economico   annuo   lordo
onnicomprensivo. 
  6. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
Regione adeguano i rimborsi spese  spettanti  al  proprio  personale,
anche di qualifica dirigenziale, se piu' onerosi, a  quelli  previsti
per il personale dipendente dagli enti del comparto unico  regionale.
Ai componenti  degli  organi  di  amministrazione  delle  stesse,  il
rimborso  delle  spese  sostenute  e  documentate  e'   dovuto   alle
condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali,  salvo
che i rispettivi regolamenti interni non prevedano gia' condizioni  e
limiti al rimborso meno onerosi.