Art. 4 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Fermi restando ulteriori adempimenti in materia  di  trasparenza
previsti  dalle  normative  vigenti,  sul  sito  istituzionale  della
Regione sono pubblicati, con riferimento  alle  societa'  di  cui  la
stessa detiene direttamente delle partecipazioni: 
    a) l'elenco  delle  societa',  con  l'indicazione  della  ragione
sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno
e dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per  l'anno  sul
bilancio regionale; 
    b) la rappresentazione grafica che evidenzia i  collegamenti  tra
la Regione e le societa'; 
    c) le generalita' e i curricula vitae degli amministratori e  dei
componenti degli organi di controllo delle societa'; 
    d) la durata dell'incarico degli amministratori e dei  componenti
degli organi di controllo delle societa'; 
    e)  il  dettaglio   del   trattamento   economico   annuo   lordo
onnicomprensivo  spettante  agli  organi  di  amministrazione  e   di
controllo delle societa', inclusi gli eventuali emolumenti  spettanti
per particolari incarichi e l'eventuale indennita' di risultato. 
  2. I dati di cui al comma 1, lettera e), sono comunicati  entro  il
31 marzo di ogni anno alla Regione dalle societa'  e  si  riferiscono
alle somme percepite dagli amministratori alla data del  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  3. I dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono  pubblicati
anche sui siti istituzionali delle singole societa'. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
societa'   indirettamente   partecipate   dalla   Regione,   mediante
pubblicazione sul sito istituzionale della Finaosta S.p.A. stessa. 
  5. La Regione promuove, per il tramite  dei  propri  rappresentanti
negli  organi  di   amministrazione   delle   societa'   partecipate,
iniziative e interventi volti a favorire l'applicazione dei  principi
di conoscibilita' e di trasparenza da parte delle societa' stesse.