Art. 4 Trasparenza 1. Fermi restando ulteriori adempimenti in materia di trasparenza previsti dalle normative vigenti, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati, con riferimento alle societa' di cui la stessa detiene direttamente delle partecipazioni: a) l'elenco delle societa', con l'indicazione della ragione sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno e dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale; b) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione e le societa'; c) le generalita' e i curricula vitae degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle societa'; d) la durata dell'incarico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle societa'; e) il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo delle societa', inclusi gli eventuali emolumenti spettanti per particolari incarichi e l'eventuale indennita' di risultato. 2. I dati di cui al comma 1, lettera e), sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione dalle societa' e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 3. I dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono pubblicati anche sui siti istituzionali delle singole societa'. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' indirettamente partecipate dalla Regione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Finaosta S.p.A. stessa. 5. La Regione promuove, per il tramite dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle societa' partecipate, iniziative e interventi volti a favorire l'applicazione dei principi di conoscibilita' e di trasparenza da parte delle societa' stesse.