Art. 6 Limitazioni al conferimento di incarichi 1. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle societa' partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili. 2. Gli incarichi negli organi di controllo delle societa' partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di due per ogni persona. 3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La limitazione di cui al comma 2 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma. 5. Alle cariche in organi di Governo delle societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione si applica il divieto di conferimento di cui all'art. 9, comma 5-bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).