Art. 6 
 
              Limitazioni al conferimento di incarichi 
 
  1. Gli incarichi negli organi  di  amministrazione  delle  societa'
partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili. 
  2.  Gli  incarichi  negli  organi  di  controllo   delle   societa'
partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili,  se  compatibili,
nella misura massima di due per ogni persona. 
  3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli incarichi
conferiti successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. La limitazione di cui al comma 2 non si  applica  ai  componenti
supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma. 
  5. Alle cariche in organi di Governo  delle  societa'  partecipate,
direttamente o indirettamente, dalla Regione si applica il divieto di
conferimento di cui all'art. 9, comma 5-bis, della legge regionale 19
dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).