Art. 7 Acquisizione di forniture, servizi e lavori 1. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori non sono tenute ad applicare le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, devono comunque garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione, rotazione e proporzionalita'. 2. Al fine del rispetto dei principi di cui al comma 1, le societa' di cui al medesimo comma provvedono alla tenuta di elenchi di operatori economici nei quali sono iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione. I suddetti elenchi sono aggiornati puntualmente. 3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al comma 2, nonche' l'esito dei relativi affidamenti, sono puntualmente pubblicati su apposita sezione del sito delle societa', nonche' su quello della Regione o di Finaosta S.p.A.