Art. 7 
 
             Acquisizione di forniture, servizi e lavori 
 
  1. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
Regione, che per le acquisizioni di forniture, servizi e  lavori  non
sono tenute ad  applicare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contratti  pubblici,  devono  comunque  garantire  il  rispetto   dei
principi di trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione,
rotazione e proporzionalita'. 
  2. Al fine del rispetto dei principi di cui al comma 1, le societa'
di cui al  medesimo  comma  provvedono  alla  tenuta  di  elenchi  di
operatori economici  nei  quali  sono  iscritti  i  soggetti  che  ne
facciano richiesta, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre
con la pubblica amministrazione. I suddetti elenchi  sono  aggiornati
puntualmente. 
  3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al comma 2, nonche'
l'esito dei relativi affidamenti,  sono  puntualmente  pubblicati  su
apposita sezione del sito delle societa',  nonche'  su  quello  della
Regione o di Finaosta S.p.A.