Art. 9 
 
            Diritto di accesso dei consiglieri regionali 
 
  1. I consiglieri, senza interferire con la regolarita' dei servizi,
hanno diritto di ottenere dall'amministrazione regionale, dagli  enti
pubblici non economici, dalle  agenzie  e  dalle  aziende  dipendenti
dalla Regione e dalle societa' da essa direttamente o  indirettamente
partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro  mandato
e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti. 
  2. Con riferimento alle societa' partecipate in misura  minoritaria
dalla Regione, il diritto di accesso  dei  consiglieri  regionali  e'
pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati  dalla  Regione
in seno agli organi delle societa' stesse. 
  3.  Ai  fini  del  diritto  di  accesso  e'  considerato  documento
amministrativo ogni  rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,
elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni,
formati   dall'amministrazione   o   comunque   detenuti   ai    fini
dell'attivita' amministrativa. 
  4. Il diritto di accesso dei consiglieri non puo' essere limitato a
causa della natura riservata dei documenti. I consiglieri sono tenuti
a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza  dei
terzi nei casi  specificati  dalla  legge  e  dalle  disposizioni  in
materia di privacy. 
  5. I consiglieri esercitano il  diritto  di  accesso  per  iscritto
senza   obbligo   di   motivazione,   mediante   richiesta    rivolta
all'amministratore interessato per materia, Presidente della  Regione
o assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con  la  massima
sollecitudine e, comunque, non  oltre  venti  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta medesima, per il  tramite  della  struttura
dirigenziale competente. Copia  della  richiesta  e'  contestualmente
trasmessa al Presidente del Consiglio. 
  6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono
configurarsi come una indagine ai sensi dell'art. 24 del  regolamento
interno per il funzionamento del Consiglio regionale. 
  7.  Qualora  si  tratti  di  gare  d'appalto  o   di   procedimenti
amministrativi  non  ancora  conclusi,  l'accesso  ai  documenti   e'
differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in  cui
la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno
alla Regione o a terzi. 
  8. Qualora si verifichino ritardi o  vengano  opposti  dinieghi,  i
consiglieri si rivolgono al Presidente del  Consiglio  che  provvede,
entro cinque  giorni,  a  richiedere  gli  opportuni  chiarimenti  al
Presidente  della  Regione  o  agli  assessori  competenti,  i  quali
rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla
data di ricezione della stessa.