Art. 9 Diritto di accesso dei consiglieri regionali 1. I consiglieri, senza interferire con la regolarita' dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle societa' da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti. 2. Con riferimento alle societa' partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle societa' stesse. 3. Ai fini del diritto di accesso e' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attivita' amministrativa. 4. Il diritto di accesso dei consiglieri non puo' essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy. 5. I consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta all'amministratore interessato per materia, Presidente della Regione o assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, per il tramite della struttura dirigenziale competente. Copia della richiesta e' contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio. 6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'art. 24 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale. 7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti e' differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi. 8. Qualora si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.