Art. 2 Disposizioni in materia di gas di petrolio liquefatti 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacita' complessiva non superiore a 13 metri cubi e' consentita previa comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato al comune competente per territorio, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle disposizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 2. L'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), e' abrogato.