Art. 2 
 
                       Disposizioni in materia 
                    di gas di petrolio liquefatti 
 
  1. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  17  del  decreto
legislativo 22 febbraio  2006,  n.  128  (Riordino  della  disciplina
relativa  all'installazione  e  all'esercizio   degli   impianti   di
riempimento,  travaso  e  deposito  di  GPL,  nonche'   all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione e vendita di  GPL  in  recipienti,  a
norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23  agosto  2004,  n.  239),
l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti  (GPL)  di
capacita' complessiva non superiore a 13  metri  cubi  e'  consentita
previa comunicazione di inizio lavori, anche per via  telematica,  da
parte dell'interessato al comune  competente  per  territorio,  fatte
salve le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali  e  nel
rispetto delle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento  alle
disposizioni     antisismiche,     di     sicurezza,     antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica,  di
tutela  dal  rischio  idrogeologico  e   di   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. 
  2. L'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per
la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione
del patrimonio in Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste.  Modificazioni  alle
leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994,  n.  18),  e'
abrogato.