(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Inserimento dell'art. 63-bis 
 
  1. Dopo l'art. 63 della  legge  regionale  6  aprile  1998,  n.  11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale  della  Valle
d'Aosta), e' inserito il seguente: 
  «Art. 63-bis (Agibilita'). - 1. L'agibilita' attesta la sussistenza
delle  condizioni  di  sicurezza,   igiene,   salubrita',   risparmio
energetico degli edifici e degli impianti  negli  stessi  installati,
valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e  regionale
vigente. 
  2. L'agibilita' presuppone che l'opera realizzata sia  conforme  al
progetto presentato, ad eventuali varianti in corso  d'opera  e  alle
eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli  atti
di assenso o autorizzazioni rilasciate. 
  3. L'agibilita' e' riferita ai seguenti interventi edilizi: 
    a) nuove costruzioni di edifici; 
    b)  ricostruzioni  o  sopraelevazioni,  totali  o  parziali,   di
edifici; 
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1. 
  4. In caso di interventi edilizi  per  i  quali  e'  necessario  il
rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1,  lettere
a) e c), il titolo abilitativo stabilisce se  l'intervento  necessita
di segnalazione certificata di agibilita'. In caso di interventi  per
i quali e' necessario il  rilascio  dei  titoli  abilitativi  di  cui
all'art. 59, comma 1, lettera b), i soggetti aventi titolo dichiarano
se  gli  interventi  necessitano  di  segnalazione   certificata   di
agibilita'. 
  5. L'agibilita' puo' essere riferita anche a costruzioni esistenti,
prive del certificato di agibilita' o  abitabilita',  che  non  siano
soggette agli interventi di cui al comma 3 e la  cui  altezza  minima
esistente dei locali abitabili non sia inferiore a metri 2,20,  fatti
salvi gli ulteriori requisiti di cui al decreto  del  Ministro  della
sanita' 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali  20
giugno  1896  relativamente  all'altezza  minima  ed   ai   requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), come integrati
dall'art. 95. 
  6. L'agibilita' puo' riguardare l'intero intervento edilizio,  come
individuato nel titolo abilitativo, o parti del medesimo  intervento,
nei seguenti casi: 
    a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione,  purche'
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e  collaudate
le opere di urbanizzazione primaria  relative  all'intero  intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le  parti  strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni; 
    b)  singole  unita'  immobiliari,  purche'  siano  completate   e
collaudate le  parti  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale. 
  7. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  definisce  ogni
ulteriore  criterio  e  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
articolo.».