(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 63-bis 1. Dopo l'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: «Art. 63-bis (Agibilita'). - 1. L'agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. 2. L'agibilita' presuppone che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato, ad eventuali varianti in corso d'opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate. 3. L'agibilita' e' riferita ai seguenti interventi edilizi: a) nuove costruzioni di edifici; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, di edifici; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 4. In caso di interventi edilizi per i quali e' necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a) e c), il titolo abilitativo stabilisce se l'intervento necessita di segnalazione certificata di agibilita'. In caso di interventi per i quali e' necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), i soggetti aventi titolo dichiarano se gli interventi necessitano di segnalazione certificata di agibilita'. 5. L'agibilita' puo' essere riferita anche a costruzioni esistenti, prive del certificato di agibilita' o abitabilita', che non siano soggette agli interventi di cui al comma 3 e la cui altezza minima esistente dei locali abitabili non sia inferiore a metri 2,20, fatti salvi gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), come integrati dall'art. 95. 6. L'agibilita' puo' riguardare l'intero intervento edilizio, come individuato nel titolo abilitativo, o parti del medesimo intervento, nei seguenti casi: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalita' per l'applicazione del presente articolo.».