Art. 2 
 
                    Inserimento dell'art. 63-ter 
 
  1. Dopo l'art.  63-bis  dellalegge  regionale  11/1998,  introdotto
dall'art. 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 63-ter  (Procedimento  per  la  segnalazione  certificata  di
agibilita'). - 1. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  entro
sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti  dal
titolo  abilitativo,  i  soggetti  in  possesso  di  uno  dei  titoli
abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, o i loro successori o aventi
causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata
di agibilita' corredata della documentazione di cui al comma 3. 
  2. Nel caso in  cui  l'agibilita'  riguardi  parti  dell'intervento
edilizio ai sensi dell'art. 63-bis, comma  6,  lettere  a)  e  b),  i
soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi  di  cui  all'art.
59, comma 1, o i loro successori o aventi causa,  possono  presentare
all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini
previsti dal titolo  abilitativo,  una  segnalazione  certificata  di
agibilita' corredata della documentazione di cui al comma 3.  In  tal
caso, la conformita' di cui all'art. 63-bis,  comma  2,  e'  riferita
alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione  certificata
di agibilita'. 
  3.  Alla  segnalazione  certificata  di  agibilita'   e'   allegata
l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non  nominato,  di
un professionista  abilitato,  circa  la  conformita'  dell'opera  al
progetto  presentato  nonche'  la  sussistenza  delle  condizioni  di
sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli  edifici  e
degli impianti  negli  stessi  installati,  valutata  secondo  quanto
dispone la normativa statale e  regionale  vigente.  All'attestazione
sono allegati, se non gia' in possesso dell'ufficio competente: 
    a) anche per le finalita' di cui  all'art.  62  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia),  il
certificato di collaudo statico ai  sensi  dell'art.  67  del  d.P.R.
380/2001,  o  la  dichiarazione  di  regolare   esecuzione   per   le
riparazioni o gli interventi  locali,  come  definiti  dal  paragrafo
8.4.3. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio  2008
(Approvazione delle nuove norme  tecniche  per  le  costruzioni).  In
assenza del certificato di collaudo statico o della dichiarazione  di
regolare esecuzione deve essere prodotto il certificato di  idoneita'
strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale,
con propria deliberazione; 
    b) la dichiarazione di conformita' delle  opere  realizzate  alla
normativa statale vigente in materia di accessibilita' e  superamento
delle  barriere  architettoniche,  secondo  quanto   previsto   dagli
articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001; 
    c)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento
catastale; 
    d) la dichiarazione dell'impresa installatrice,  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli  edifici  alla  normativa
statale e regionale vigente; 
    e) l'attestato di prestazione energetica, redatto nei casi e  con
le modalita' previsti dalla normativa statale e regionale vigente. 
  4. L'uso delle costruzioni oggetto degli interventi di cui all'art.
63-bis, comma 3, puo' essere iniziato  dalla  data  di  presentazione
all'ufficio competente della segnalazione certificata di  agibilita',
corredata della  documentazione  di  cui  al  comma  3,  fatto  salvo
l'obbligo  di  conformarsi  alle  eventuali  prescrizioni   stabilite
all'esito dei  controlli  di  cui  all'art.  63-quater.  L'agibilita'
decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di
agibilita'. 
  5. La  mancata  presentazione  della  segnalazione  certificata  di
agibilita' entro i termini  previsti  dal  comma  1  comporta,  oltre
all'obbligo   di   presentazione   all'ufficio    competente    della
documentazione di cui  al  comma  3,  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  di
denaro da euro 77 ad euro 464. 
  6. Per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  5,  si
osservano le disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale). 
  7. I proventi delle sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  5,
introitati dai comuni che irrogano le sanzioni, sono  destinati  alle
finalita' di cui all'art. 71. 
  8. Nei casi di cui all'art. 63-bis,  comma  5,  i  soggetti  aventi
titolo possono  presentare  all'ufficio  competente  la  segnalazione
certificata  di  agibilita'   corredata   dell'attestazione   di   un
professionista abilitato circa la conformita'  della  costruzione  al
titolo abilitativo, qualora previsto, nonche'  la  sussistenza  delle
condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico
degli edifici e degli  impianti  negli  stessi  installati,  valutata
secondo quanto dispone la  normativa  statale  e  regionale  vigente.
All'attestazione sono allegati, se non gia' in possesso del  medesimo
ufficio: 
    a)   il   progetto   relativo   alla   costruzione   oggetto   di
certificazione  di   agibilita',   se   esistente,   o   il   rilievo
architettonico della stessa; 
    b) anche per le finalita' di cui all'art. 62 del d.P.R. 380/2001,
ove  applicabile,  il  certificato  di  collaudo  statico  ai   sensi
dell'art. 67 del d.P.R. 380/2001, se esistente, o il  certificato  di
idoneita' strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla  Giunta
regionale, con propria deliberazione; 
    c)  se  dovuta,  la  dichiarazione  di  conformita'  delle  opere
realizzate   alla   normativa   statale   vigente   in   materia   di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche,  secondo
quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001; 
    d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento
catastale; 
    e) la dichiarazione dell'impresa installatrice,  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli  edifici  alla  normativa
statale e regionale  vigente  o,  in  assenza,  la  dichiarazione  di
rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 22  gennaio  2008,  n.  37  (Regolamento
concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli  impianti
all'interno degli edifici). 
  9. Nei casi di cui all'art. 63-bis, comma 5, se il  certificato  di
agibilita'  o  abitabilita'  era  gia'   previsto   all'epoca   della
realizzazione  dell'ultimo  intervento  edilizio  nella  vigenza  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  22  aprile  1994,  n.  425
(Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di  autorizzazione
all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si
applicano le sanzioni di cui al comma 5.».