Art. 2 Inserimento dell'art. 63-ter 1. Dopo l'art. 63-bis dellalegge regionale 11/1998, introdotto dall'art. 1, e' inserito il seguente: «Art. 63-ter (Procedimento per la segnalazione certificata di agibilita'). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata di agibilita' corredata della documentazione di cui al comma 3. 2. Nel caso in cui l'agibilita' riguardi parti dell'intervento edilizio ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, lettere a) e b), i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, possono presentare all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, una segnalazione certificata di agibilita' corredata della documentazione di cui al comma 3. In tal caso, la conformita' di cui all'art. 63-bis, comma 2, e' riferita alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione certificata di agibilita'. 3. Alla segnalazione certificata di agibilita' e' allegata l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, circa la conformita' dell'opera al progetto presentato nonche' la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non gia' in possesso dell'ufficio competente: a) anche per le finalita' di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 380/2001, o la dichiarazione di regolare esecuzione per le riparazioni o gli interventi locali, come definiti dal paragrafo 8.4.3. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). In assenza del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione deve essere prodotto il certificato di idoneita' strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione; b) la dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001; c) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; d) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente; e) l'attestato di prestazione energetica, redatto nei casi e con le modalita' previsti dalla normativa statale e regionale vigente. 4. L'uso delle costruzioni oggetto degli interventi di cui all'art. 63-bis, comma 3, puo' essere iniziato dalla data di presentazione all'ufficio competente della segnalazione certificata di agibilita', corredata della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle eventuali prescrizioni stabilite all'esito dei controlli di cui all'art. 63-quater. L'agibilita' decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilita'. 5. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilita' entro i termini previsti dal comma 1 comporta, oltre all'obbligo di presentazione all'ufficio competente della documentazione di cui al comma 3, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 77 ad euro 464. 6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, introitati dai comuni che irrogano le sanzioni, sono destinati alle finalita' di cui all'art. 71. 8. Nei casi di cui all'art. 63-bis, comma 5, i soggetti aventi titolo possono presentare all'ufficio competente la segnalazione certificata di agibilita' corredata dell'attestazione di un professionista abilitato circa la conformita' della costruzione al titolo abilitativo, qualora previsto, nonche' la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non gia' in possesso del medesimo ufficio: a) il progetto relativo alla costruzione oggetto di certificazione di agibilita', se esistente, o il rilievo architettonico della stessa; b) anche per le finalita' di cui all'art. 62 del d.P.R. 380/2001, ove applicabile, il certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 380/2001, se esistente, o il certificato di idoneita' strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione; c) se dovuta, la dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001; d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente o, in assenza, la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici). 9. Nei casi di cui all'art. 63-bis, comma 5, se il certificato di agibilita' o abitabilita' era gia' previsto all'epoca della realizzazione dell'ultimo intervento edilizio nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si applicano le sanzioni di cui al comma 5.».