Art. 4 Norma transitoria 1. In deroga a quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i comuni ai quali e' stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non e' da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione e approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC) di cui all'art. 38 o del PUC semplificato di cui all'art. 38-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste. 2. E' richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2018. 3. E' richiesta la restituzione del restante 70 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2019. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 8 febbraio 2017 TOTI (Omissis).