Art. 4 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'art. 5 della legge  regionale  2
maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per
la  formazione  e   la   revisione   obbligatoria   degli   strumenti
urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i  comuni
ai quali e' stata  erogata  la  prima  rata  del  contributo  per  la
formazione dello strumento  urbanistico  generale  e  che  non  hanno
provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i
termini ivi indicati, tale contributo non e' da intendersi decaduto a
condizione che il procedimento di adozione e approvazione  del  Piano
urbanistico comunale (PUC) di cui all'art. 38 o del PUC  semplificato
di cui all'art. 38-bis della legge  regionale  36/1997  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  risulti  avviato  alla  data  del  31
dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste. 
  2. E' richiesta la restituzione del 30  per  cento  del  contributo
erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile
2018. 
  3. E' richiesta la restituzione  del  restante  70  per  cento  del
contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il  PUC  entro
il 30 aprile 2019. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 8 febbraio 2017 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).