Art. 13 
 
           Contributo alle partorienti delle isole minori 
                            della Regione 
 
  1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle  partorienti  e
assicura parita' di condizioni alle gestanti  residenti  nelle  isole
minori del territorio della Regione che, per  mancanza  di  un  punto
nascita nella propria isola  o  in  altra  del  relativo  arcipelago,
partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, in un  punto  nascita  del  Servizio  sanitario
regionale. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  Regione  riconosce  a
ciascuna partoriente un contributo nel limite massimo di 3.000 euro. 
  3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' e le  procedure  per  l'erogazione
del contributo di cui al comma 2. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016  e  di
900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  2017  e
2018.