Art. 19 
 
                  Abrogazioni e modifiche di norme 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di  cui  all'art.  13,
comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  472  in  materia  di  ravvedimento.  In  caso  di  mancato
ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base
delle  notizie  occorrenti  per  l'applicazione  del  tributo  e  per
l'individuazione  del  proprietario  del   veicolo   comunicate   dal
tenutario  del   pubblico   registro   automobilistico   all'archivio
regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a  ruolo  delle
somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente
o tardivo versamento  della  tassa  automobilistica  e  l'irrogazione
delle sanzioni e dei relativi accessori.». 
  2. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
la parola «2016» e' sostituita dalla parola «2017». 
  3. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 la  parola
«2016,» e' soppressa e dopo la  parola  «Regione»  sono  aggiunte  le
parole «previo  ripristino  dell'autorizzazione  di  spesa  ai  sensi
dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale  17  marzo  2016,  n.
3.». 
  4. All'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n.  20,  le
parole «per l'anno 2016» sono sostituite  dalle  parole  «per  l'anno
2017».