Art. 6 Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Citta' metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali 1. I servizi e le attivita' di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attivita' extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 2. La realizzazione e la gestione delle attivita' di cui al comma 1 e' delegata alle Citta' metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento. 3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attivita' di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2016-2017, e' autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. 4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa. 5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticita' riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalita' di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione e' inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.