Art. 6 
 
        Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate 
      alle Citta' metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali 
 
  1.  I  servizi  e  le  attivita'  di  assistenza  agli  alunni  con
disabilita' fisiche o sensoriali svolte dalle ex  province  regionali
ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con
particolare riguardo ai servizi di  trasporto,  di  convitto  e  semi
convitto  e  ai  servizi  relativi  agli  ambiti  igienico-personale,
comunicazione   extra   scolastica,   attivita'   extra    scolastica
integrativa  e  autonomia  e  comunicazione,   sono   attratti   alle
competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro. 
  2. La realizzazione e la gestione delle attivita' di cui al comma 1
e' delegata alle Citta' metropolitane e ai liberi  Consorzi  comunali
che  provvedono  singolarmente   ad   espletare   le   procedure   di
affidamento. 
  3. Per assicurare lo svolgimento fino al  31  dicembre  2016  delle
attivita' di cui al comma 1,  per  l'anno  scolastico  2016-2017,  e'
autorizzata la spesa  di  5.000  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della
rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e  delle  politiche
sociali. 
  4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e  2018,  determinato
sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia  di
euro annui, si provvede mediante riduzione  delle  autorizzazioni  di
spesa di cui all'art. 9, comma 1,  della  legge  regionale  7  maggio
2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della  legge  regionale  17
marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5  e
6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa. 
  5. Entro il 31 luglio di ogni anno  l'Assessorato  regionale  della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige  una  relazione
sullo stato del servizio di assistenza agli  alunni  con  disabilita'
fisiche  o  sensoriali.  La  relazione  indica  in   particolare   le
criticita' riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza,  i
costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti  materialmente  erogatori
del servizio di assistenza, le modalita'  di  assegnazione  da  parte
degli enti locali del servizio di assistenza in  caso  di  ricorso  a
soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio  e
la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La
relazione  e'  inviata  ed  illustrata  alla  competente  Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel  sito
istituzionale  dell'Assessorato  regionale  della   famiglia,   delle
politiche sociali e del lavoro.