Art. 8 
 
Contributo per i lavoratori dei Comuni in dissesto.  Disposizioni  in
                     materia di autonomie locali 
 
  1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo  dell'art.  4,  comma  9
bis, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e  successive
modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi  del  Fondo
straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge  regionale  28
gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti  di  lavoro  del
personale con  contratto  a  tempo  determinato  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia  di  euro  in
favore dei comuni in dissesto (Missione  18,  Programma  1,  Capitolo
191310). 
  2. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio  2015,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole «1.350 migliaia
di euro» sono sostituite dalle parole «2.950 migliaia di euro»  e  le
parole «24  luglio  2014»  sono  sostituite  dalle  parole  «previsto
dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267 e successive modifiche ed integrazioni». 
  3. Nel caso in  cui  dall'intervento  del  comma  2  si  realizzino
economie, le stesse sono assegnate  ai  comuni  di  cui  al  comma  6
dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
  4. Al comma 2  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  3/2016  e
successive modifiche ed integrazioni, le parole «340.000 migliaia  di
euro» sono sostituite dalle parole «341.600 migliaia di euro». 
  5.   Nell'anno   2016   le   risorse   recuperate   in    relazione
all'assegnazione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente  ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui
alla lettera d) del comma 1 dell'art.  6  della  legge  regionale  29
settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori. 
  6.  Per  compensare  gli  effetti  finanziari   determinati   dalla
riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di  cui  all'art.
13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e'  concesso
ai comuni  beneficiari  della  medesima  disposizione  un  contributo
straordinario, per l'esercizio finanziario 2016,  in  misura  pari  a
complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione  alle
riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in  attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale
n. 3/2016. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  7,  comma  20,  della
legge regionale n.  3/2016,  per  l'esercizio  finanziario  2016,  e'
incrementata di 65.000 migliaia di euro (Missione  18,  Programma  1,
capitolo 590402). 
  8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni  di  cui
all'art. 62 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e'
autorizzato,   nell'esercizio   finanziario   2016,   ad   effettuare
operazioni  finanziarie  per  il   finanziamento   delle   spese   di
investimento di cui al comma 7. 
  9. Al comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  20/2016  le
parole «nell'esercizio finanziario  2016,  ad  effettuare  operazioni
finanziarie per un importo non superiore  complessivamente  a  18.900
migliaia di  euro.»  sono  sostituite  dalle  parole  «ad  effettuare
operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00
nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni  immobili  di
cui al comma 1 di proprieta' della societa' Terme di  Sciacca  s.p.a.
in liquidazione e ad euro  15.676.860,00  nell'esercizio  finanziario
2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprieta'
della societa' Terme di Acireale S.p.a in liquidazione.». 
  10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla
legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 132 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15,  Programma  3,  Capitolo
318110), e' ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro  per  l'anno
2018. 
  11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla
legge regionale n. 3/2016, per le finalita' dell'art. 35 della  legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1 della  legge  regionale
19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402),  e'
ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018. 
  12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100  migliaia  di  euro
per le finalita' della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione
11, Programma 1, Capitolo 116016). 
  13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800  migliaia  di  euro
per le finalita' della  legge  regionale  n.  14/1988  (Missione  11,
Programma 2, Capitolo 116523). 
  14. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e,
per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo  di  500  migliaia  di
euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione  11,
Programma 2, Capitolo 516053). 
  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di  euro
e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia  di
euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione  11,
Programma 2, Capitolo 516058). 
  16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato
1 - Parte B della legge regionale  n.  3/2016  e'  incrementata,  per
l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e,
per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo  di  250  migliaia  di
euro per le finalita' della legge regionale n. 14/1988 (Missione  11,
Programma 1, Capitolo 516062).