(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana (p. I) n. 5 del 3 febbraio 2017) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche agli articoli 8 e 9 della 
                legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 
 
  1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011,  n.
12  e'  cosi'  sostituita:  «Commissione  aggiudicatrice   nel   caso
dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di  lavori  per
importo inferiore o pari alla soglia di cui  all'art.  95,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
  2. Il comma 1 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  12/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Nel caso in cui per  l'affidamento  di  appalti  di  servizi  o
forniture ovvero di lavori di  importo  inferiore  o  pari  a  quello
individuato  dall'art.  95,  comma  4,  lettera   a),   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, le stazioni appaltanti debbano  ricorrere  al  criterio
dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  l'aggiudicazione  e'
demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal
decreto  legislativo   n.   50/2016   e   successive   modifiche   ed
integrazioni.». 
  3. L'art. 9 della legge regionale  n.  12/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 9 (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto
di lavori). - 1. E' istituito l'Ufficio regionale per  l'espletamento
di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA). 
  2.  L'Ufficio  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  competente  per
l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di
contratti  di   concessione   di   lavori   pubblici.   Con   decreto
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita', previa
delibera della Giunta  regionale,  sono  stabilite  le  modalita'  di
organizzazione interna e di funzionamento del predetto  Ufficio,  per
le finalita' di cui al presente articolo. 
  3. L'Ufficio si articola in una sezione  centrale  avente  sede  in
Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni  capoluoghi
delle  citta'  metropolitane  o  dei  liberi  consorzi  comunali.  Il
predetto Ufficio costituisce struttura  intermedia  del  Dipartimento
regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle  infrastrutture  e
della mobilita' ed e' articolato in servizi. 
  4. La sezione centrale svolge attivita' di espletamento delle  gare
d'appalto e di  concessione  per  lavori  e  le  opere  di  interesse
relativo ad un territorio di due o piu' citta'  metropolitane  ovvero
liberi consorzi comunali con importo a base d'asta superiore a quello
individuato  dall'art.  95,  comma  4,  lettera   a),   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive  modifiche   ed
integrazioni  nonche'  attivita'  di  coordinamento   delle   sezioni
territoriali. 
  5. Le sezioni territoriali svolgono attivita' di espletamento delle
gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di  interesse
di area vasta, intercomunale e comunale con  importo  a  base  d'asta
superiore a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lettera a), del
decreto  legislativo   n.   50/2016   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con  motivata  richiesta,
dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto o
della concessione. 
  7.  Presso  ciascuna  sezione  territoriale   e'   costituita   una
commissione di  gara  composta  da  tre  componenti  in  possesso  di
adeguata professionalita' e, per il componente di  cui  alla  lettera
c), e' indicato un supplente nel caso di impedimento  permanente  del
titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra
le seguenti figure: 
    a) un dirigente dell'Amministrazione  regionale  o  un  dirigente
dell'Amministrazione statale anche in quiescenza esperto  in  materie
giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di  apposito  albo,
un soggetto esterno  all'Amministrazione  regionale  in  possesso  di
specifiche  e  documentate  competenze  scelto  tra   magistrati   in
quiescenza   provenienti   dalle   giurisdizioni   amministrative   e
contabili, avvocati  cassazionisti,  dirigenti  amministrativi  degli
enti locali; 
    b)  un  dirigente  tecnico   dell'Assessorato   regionale   delle
infrastrutture e della mobilita'; 
    c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in  volta  dall'ente
di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19. 
  8. Il presidente di  ciascuna  sezione  territoriale,  in  caso  di
indifferibile necessita'  ed  urgenza  di  espletamento  di  gara  in
ragione  delle   richieste   pervenute,   costituisce   una   seconda
commissione di gara, la  cui  composizione  e'  pubblicata  sul  sito
istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilita'. 
  9. Nell'ipotesi della costituzione di una  seconda  commissione  di
gara, ai sensi del comma 8, le  composizioni  delle  due  commissioni
sono le seguenti: 
    a) la prima commissione e' composta: 
      1) dal componente di cui alla lettera a) del comma  7,  che  la
presiede; 
      2) da  un  dirigente  della  segreteria  tecnico-amministrativa
della sezione territoriale; 
      3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7; 
    b) la seconda commissione e' composta: 
      1) dal componente di cui alla lettera b) del comma  7,  che  la
presiede; 
      2) da  un  dirigente  della  segreteria  tecnico-amministrativa
della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto 2) della
lettera a); 
      3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7. 
  10. Nessun ulteriore compenso e' dovuto per la partecipazione  alla
seconda commissione costituita ai sensi del comma 8. 
  11. La commissione di gara della sezione centrale  dell'Ufficio  e'
costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate  per
l'appalto dei lavori oggetto della gara ed e' composta da almeno  tre
componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in  cui  questi
sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata,  le
funzioni di presidenza della commissione  di  gara  sono  assunte  da
altro presidente di  sezione  territoriale,  individuato  nell'ordine
previsto dall'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  14
gennaio  2005,  n.  1,  recante  «Regolamento  per  il  funzionamento
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare  per  l'appalto  di
lavori pubblici», e successive modifiche ed integrazioni. 
  12.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,   su   proposta
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la  mobilita',  sono
istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 7, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 8. 
  13. All'atto  dell'accettazione  dell'incarico  ciascun  componente
delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna  delle
condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97. 
  14. Presso ogni sezione  e'  istituito  un  ufficio  di  segreteria
tecnico-amministrativa, al quale e' preposto un  dirigente  regionale
che assume anche le funzioni di componente supplente,  in  seno  alla
commissione di gara, nella ipotesi  in  cui  debba  provvedersi  alla
sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a)  e  b)  del
comma 7, senza che cio' comporti deroga rispetto alle disposizioni di
cui al comma 17. 
  15. Nell'ambito degli uffici di segreteria  tecnico-amministrativa,
la cui dotazione non puo' superare le trenta unita',  possono  essere
assegnate in posizione  di  comando  non  piu'  di  dieci  unita'  di
personale proveniente da amministrazioni comunali, di  area  vasta  o
dagli enti territoriali interessati. 
  16. Con  provvedimento  del  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle  infrastrutture  e
della mobilita' sono nominati i dirigenti  preposti  alle  segreterie
tecnico-amministrative ed il personale da assegnare. 
  17. I  componenti  delle  sezioni  e  i  funzionari  preposti  alle
segreterie restano in carica due anni ed  in  caso  di  prima  nomina
detto termine puo' essere prorogato di ulteriori  due  anni.  Durante
tale  periodo  i  componenti  prestano  servizio   presso   l'Ufficio
regionale  per  l'espletamento  di  gare  per  l'appalto  di   lavori
pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di
cui al  comma  1  e'  dichiarato  decaduto  e  si  procede  alla  sua
sostituzione. Il rinnovo delle nomine e' effettuato almeno  sei  mesi
prima  della  naturale  scadenza.  L'incarico  di  componente   della
commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo,  non  puo'
essere rinnovato prima di due anni dalla  cessazione  del  precedente
incarico. 
  18. Ai componenti esterni  delle  commissioni  di  gara  di  nomina
regionale spetta l'indennita' annua lorda di funzione determinata con
decreto del  Presidente  della  Regione  14  gennaio  2005,  n.  1  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Per  gli  altri  componenti
l'eventuale  indennita'  e'   posta   a   carico   delle   rispettive
amministrazioni di provenienza. Ai componenti  delle  commissioni  di
gara,   dipendenti   dell'Amministrazione   regionale,    in    luogo
dell'indennita' annua lorda e'  corrisposto,  fermo  restando  quanto
disposto dall'art. 36, comma 1,  dell'allegato  «A»  al  decreto  del
Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui  all'art.
35,  lettere  d)  ed  e),  del   medesimo   allegato,   per   importo
complessivamente equivalente all'indennita' di cui all'art. 2,  comma
2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n.  1  e
successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio della Regione. 
  19. Il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della
gara e' concluso dalle Sezioni territoriali competenti  ovvero  dalla
sezione centrale entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta,
che puo'  essere  inoltrata  dalla  stazione  appaltante  soltanto  a
conclusione  di  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  di  propria
competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e  del
disciplinare  di  gara  sono  inoltrate  alla  sezione   territoriale
competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine  di  cinque
giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui
al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari. 
  20. Per  tutte  le  procedure  di  gara,  ivi  comprese  quelle  da
aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, le attivita' riguardanti il controllo del  rispetto  dei
termini di presentazione  delle  offerte,  delle  dichiarazioni,  del
possesso dei requisiti generali e speciali con  l'eventuale  soccorso
istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara,  fatte
salve  le  verifiche  a  cura  della  stazione  appaltante  ai  sensi
dell'art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016. 
  21. Le commissioni di gara costituite ai sensi dei  commi  7  ed  8
svolgono le gare d'appalto di lavori da aggiudicarsi con il  criterio
del minor prezzo. 
  22. Nel caso di procedura di gara  da  svolgersi  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  la  valutazione  delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico e'  affidata  ad  una
commissione giudicatrice composta da tre componenti  e,  per  ciascun
componente titolare, e' altresi' sorteggiato un supplente,  il  quale
sostituisce  il  componente  titolare  esclusivamente  nel  caso   di
comprovato  impedimento   permanente.   La   commissione   e'   cosi'
costituita: 
    a) il  presidente  e'  individuato  mediante  sorteggio  fra  gli
iscritti ad apposito albo istituito  presso  l'Assessorato  regionale
delle  infrastrutture  e  della  mobilita',  in  cui  sono   iscritti
d'ufficio i componenti di cui al comma  7,  lettere  a)  e  b),  e  i
dirigenti  tecnici  in  servizio  presso  le   sezioni   territoriali
dell'UREGA nonche', previa verifica del curriculum  professionale,  i
dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del  Genio  civile  e
presso  i  servizi  territoriali  del  Dipartimento  regionale  della
protezione  civile  ed  i  dirigenti   tecnici   dell'Amministrazione
regionale che ne facciano richiesta; 
    b) il secondo componente e' individuato mediante sorteggio fra  i
tecnici  esterni   all'Amministrazione   regionale,   esperti   nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo
dall'albo di cui all'art.  8,  comma  7,  ed  utilizzando  i  criteri
stabiliti dallo stesso art. 8, comma 6; 
    c) il terzo componente e'  nominato  dalla  stazione  appaltante,
entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23. 
  23. Il sorteggio pubblico e' svolto dal presidente di  turno  della
sezione centrale,  entro  il  termine  di  sette  giorni  lavorativi,
inclusi i tempi di pubblicita', decorrenti dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all'albo
istituito ai sensi del comma 22,  lettera  a),  e  fra  i  componenti
tecnici esterni iscritti all'albo di cui al  comma  22,  lettera  b),
appartenenti   tutti   ai   comprensori   territoriali   di   seguito
individuati:  comprensorio  territoriale  1   (sezioni   territoriali
dell'UREGA  di  Palermo,   Trapani,   Agrigento   e   Caltanissetta),
comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna,
Catania, Messina,  Ragusa  e  Siracusa).  La  medesima  procedura  e'
adottata  nel  caso  in  cui  per  qualsiasi  causa  sia   necessario
sostituire uno  dei  componenti  sorteggiati;  in  tale  ipotesi,  il
termine per il sorteggio decorre dalla data  di  comunicazione  della
causa  che  rende  necessaria  la  sostituzione.  Il  sorteggio   dei
componenti ha luogo fra i soggetti che non siano  gia'  impegnati  in
due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed  i
curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti  istituzionali
della stazione appaltante, dell'UREGA competente e  del  Dipartimento
regionale tecnico. 
  24. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione
appaltante   giustificata   dalla   complessita'   dell'appalto,   la
commissione giudicatrice e' integrata da ulteriori due componenti, il
primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra  i
componenti tecnici esterni, esperti nello specifico  settore  cui  si
riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo all'albo di cui all'art.
8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante. 
  25. All'atto dell'accettazione  dell'incarico,  ciascun  componente
della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' ed astensione  previste
dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016.  La
commissione giudicatrice cosi' costituita si  insedia  immediatamente
dopo la conclusione  delle  attivita'  previste  al  comma  20.  Alla
conclusione dei lavori, la commissione  giudicatrice  trasmette  alla
commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un  verbale
contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33. 
  26. L'importo del compenso da corrispondere  a  ciascun  componente
tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre  IVA  ed  oneri
riflessi, e' correlato al numero  di  concorrenti  ammessi  all'esame
dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle  sedute
ed e' determinato come segue: 
    a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia  inferiore
o uguale a cinque e le  operazioni  siano  concluse  nel  termine  di
quindici  giorni  lavorativi  dalla  data   di   insediamento   della
commissione giudicatrice; 
    b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia  superiore
a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse
nel termine di trenta giorni lavorativi dalla  data  di  insediamento
della Commissione giudicatrice; 
    c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore
a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di  quarantacinque
giorni  lavorativi  dalla  data  di  insediamento  della  Commissione
giudicatrice. 
  27. I compensi di cui al comma 26 sono  corrisposti  ai  presidenti
delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra  i  dirigenti  tecnici
iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera  a).  Tale
compenso non e' dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a)  e
b),  ed  ai  dirigenti  tecnici  in  servizio   presso   le   sezioni
territoriali dell'UREGA. 
  28. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano  superati
per indisponibilita' del  componente  tecnico  esterno,  il  compenso
spettante a questi e' ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia
inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per
cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella
seconda ipotesi il componente tecnico esterno e' sospeso dal relativo
albo per  dodici  mesi.  Le  medesime  riduzioni  dei  compensi  sono
applicate nei confronti dei  presidenti  di  cui  al  comma  27,  che
abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da  una  loro
indisponibilita', fatto salvo in ogni  caso  l'esercizio  dell'azione
disciplinare. 
  29. Le  spese  correlate  all'insediamento  del  presidente  e  dei
componenti  tecnici  esterni  sono  individuate  fra   le   somme   a
disposizione del quadro economico dell'appalto. 
  30. Per gli appalti e le concessioni di lavori di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50/2016,  la  formazione  e   la   composizione   delle   commissioni
giudicatrici da parte degli UREGA e' disciplinata dalle  disposizioni
del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  successive  modifiche   ed
integrazioni nonche' dai relativi provvedimenti di  attuazione.  Sino
alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'art. 78 del decreto
legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35  del  decreto
legislativo  n.  50/2016,  la  formazione  e  la  composizione  delle
commissioni giudicatrici da parte degli  UREGA  e'  disciplinata  dal
presente articolo. 
  31. All'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una
relazione all'UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per
l'espletamento dell'attivita', le  date  delle  sedute,  pubbliche  e
riservate, e le eventuali criticita' riscontrate. 
  32. Tutte le procedure di  gara  si  svolgono  senza  soluzione  di
continuita',  salve  le  interruzioni  stabilite  dal   decreto   del
Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche
ed integrazioni. 
  33. La competente commissione di gara presso l'UREGA, costituita ai
sensi del  comma  7  ovvero  del  comma  8,  adotta  la  proposta  di
aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante.  Restano
di competenza della stazione appaltante l'adozione del  provvedimento
di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del
decreto  legislativo   n.   50/2016   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  34. Il presidente di turno della  sezione  centrale,  su  richiesta
motivata del presidente di una sezione  territoriale,  puo'  disporre
l'affidamento dell'attivita' di espletamento della gara di appalto  o
di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale.
La facolta' di affidare ad altra sezione territoriale  l'espletamento
di una  gara  e'  esercitata  prima  dell'inizio  della  procedura  e
pubblicata sul sito istituzionale  dell'Assessorato  regionale  delle
infrastrutture e della mobilita'. 
  35.  Con  cadenza   semestrale,   ciascuna   sezione   territoriale
dell'UREGA  trasmette  al  Dipartimento  regionale  tecnico,  per  il
tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva  nella  quale
sono  indicate  le  procedure  di  gara  richieste   dalle   stazioni
appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con  indicazione
per ciascuna di esse dei tempi  per  l'espletamento  delle  attivita'
amministrative e dei lavori da parte della commissione  giudicatrice.
Le tabelle sono pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'UREGA  del
Dipartimento regionale tecnico  e  dell'Assessorato  regionale  delle
infrastrutture e della mobilita'.». 
  4. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del dirigente generale  del  Dipartimento
regionale tecnico, e' istituito l'albo di cui al  comma  22,  lettera
a), dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011, come sostituito dal
presente articolo, e sono determinate le modalita' di iscrizione allo
stesso dei dirigenti tecnici dell'Amministrazione  regionale  che  ne
facciano richiesta. 
  5. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'art. 9
della legge  regionale  n.  12/2011,  come  sostituito  dal  presente
articolo, e' adottata entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge.