Art. 2 Modifiche all'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 1. L'art. 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».