Art. 2 
 
                     Modifiche all'art. 24 della 
                legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 
 
  1. L'art. 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n.  8,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui all'art.  8  della  legge  regionale  12
luglio 2011, n.  12,  per  l'affidamento  di  appalti  di  servizi  o
forniture, si applicano  sino  alla  concreta  attivazione  dell'albo
prevista dall'art. 78 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.
50.».