Art. 10 Competenze della Regione. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 60/1999 1. L'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA») e' sostituito dal seguente: «Art. 7. Competenze della Regione. - 1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell'Agenzia. 2. La Giunta regionale: a) approva gli indirizzi, di cui all'art. 14-ter, per l'elaborazione del programma di attivita'; b) approva il programma delle attivita' di cui all'art. 14-quinquies; c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 15, comma 8; d) approva il piano della qualita' della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualita' della prestazione, di cui all'art. 14-quater; e) individua, su proposta del direttore, le risorse umane da destinare all'ARTEA nell'ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale; f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio dell'Agenzia, di cui all'art. 15, commi 3 e 7; g) approva il bilancio preventivo economico di cui all'art. 15, comma 3; h) approva il regolamento di amministrazione e contabilita', di cui all'art. 17, comma 1.».