Art. 10 
 
                      Competenze della Regione. 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60  (Agenzia
Regionale Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  «ARTEA»)  e'
sostituito dal seguente: «Art. 7. Competenze della Regione. -  1.  Il
Consiglio regionale nomina il Collegio  dei  revisori  e  approva  il
bilancio di esercizio dell'Agenzia. 
  2. La Giunta regionale: 
    a)  approva  gli  indirizzi,  di   cui   all'art.   14-ter,   per
l'elaborazione del programma di attivita'; 
    b)  approva  il  programma  delle  attivita'  di   cui   all'art.
14-quinquies; 
    c) relaziona annualmente al  Consiglio  regionale  sull'attivita'
svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia sulla base  delle
informazioni ricevute ai sensi dell'art. 15, comma 8; 
    d)  approva   il   piano   della   qualita'   della   prestazione
organizzativa e la relazione sulla qualita' della prestazione, di cui
all'art. 14-quater; 
    e) individua, su proposta del  direttore,  le  risorse  umane  da
destinare all'ARTEA nell'ambito della dotazione organica  complessiva
della Giunta regionale; 
    f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio  preventivo
economico e il bilancio di esercizio dell'Agenzia,  di  cui  all'art.
15, commi 3 e 7; 
    g) approva il bilancio preventivo economico di cui  all'art.  15,
comma 3; 
    h) approva il regolamento di amministrazione e  contabilita',  di
cui all'art. 17, comma 1.».