Art. 11 Il direttore. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 e' inserito il seguente: «8-bis. La valutazione del direttore e' effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.». 2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 e' aggiunta la seguente: «b-bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8-bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualita' della prestazione organizzativa, di cui all'art. 14-quater;». 3. Dopo la lettera b-bis) del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 e' aggiunta la seguente: «b-ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore.».