Art. 11 
 
                            Il direttore. 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999  e'
inserito  il  seguente:  «8-bis.  La  valutazione  del  direttore  e'
effettuata  dalla  Giunta  regionale   su   proposta   dell'Organismo
indipendente di valutazione.». 
  2. Dopo la lettera b) del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale
n. 60/1999 e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)  valutazione  negativa,
effettuata  ai  sensi  del  comma  8-bis,  sul  conseguimento   degli
obiettivi  di  cui  al  piano  della   qualita'   della   prestazione
organizzativa, di cui all'art. 14-quater;». 
  3. Dopo la lettera b-bis) del  comma  9  dell'art.  9  della  legge
regionale  n.  60/1999  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)  mancata
adozione del bilancio di  previsione  o  del  bilancio  di  esercizio
oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai  termini
previsti all'art.  15,  commi  4  e  9,  per  cause  imputabili  alla
responsabilita' dello stesso direttore.».