Art. 12 
 
                     Attribuzioni del direttore. 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 60/1999 e'  inserita  la  seguente:  «c-bis)  adotta  la
proposta del programma di attivita';». 
  2. Dopo la lettera c-bis) del comma  1  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 60/1999 e'  inserita  la  seguente:  «c-ter)  adotta  la
proposta di piano della qualita' della prestazione organizzativa e di
relazione sulla qualita' della prestazione;». 
  3. Dopo la lettera c ter del  comma  1  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 60/1999 e' inserita la seguente: «c-quater)  invia  alla
giunta regionale la relazione annuale sull'attivita' svolta nell'anno
precedente;».