Art. 12 Attribuzioni del direttore. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 e' inserita la seguente: «c-bis) adotta la proposta del programma di attivita';». 2. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 e' inserita la seguente: «c-ter) adotta la proposta di piano della qualita' della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualita' della prestazione;». 3. Dopo la lettera c ter del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1999 e' inserita la seguente: «c-quater) invia alla giunta regionale la relazione annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente;».