Art. 14 
 
Piano della qualita'  della  prestazione  organizzativa  e  relazione
  sulla qualita' della prestazione. Inserimento  dell'art.  14-quater
  nella legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Dopo l'art. 14-ter della legge regionale n. 60/1999 e'  inserito
il seguente: «Art. 14-quater. Piano della qualita' della  prestazione
organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. -  1.  Il
piano  della  qualita'  della  prestazione  organizzativa  dell'ARTEA
definisce annualmente, con proiezione triennale, gli  obiettivi,  gli
indicatori e i valori attesi su cui  si  basano  la  misurazione,  la
valutazione e  la  rendicontazione  dei  risultati  organizzativi  ed
esplicita gli obiettivi individuali del  direttore.  Il  piano  della
qualita' della prestazione organizzativa costituisce  il  riferimento
per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e
valutazione della qualita' della prestazione di  tutto  il  personale
dell'ARTEA. 
  2. Il piano di cui al comma  1  e'  predisposto  dal  direttore  in
coerenza con il programma annuale di attivita' ed e' approvato  dalla
giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 
  3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee  guida  e  in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1/2009,  definisce
la  cadenza  periodica  e  le  procedure  per   l'effettuazione   dei
monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi  previsti
nel piano di cui al comma 1. 
  4. Il direttore,  a  conclusione  dell'intero  ciclo  di  programma
zione, misurazione e  valutazione,  predispone  una  relazione  sulla
qualita' della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi  e
individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata
dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».