Art. 14 Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. Inserimento dell'art. 14-quater nella legge regionale n. 60/1999 1. Dopo l'art. 14-ter della legge regionale n. 60/1999 e' inserito il seguente: «Art. 14-quater. Piano della qualita' della prestazione organizzativa e relazione sulla qualita' della prestazione. - 1. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualita' della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualita' della prestazione di tutto il personale dell'ARTEA. 2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attivita' ed e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programma zione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione e' approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.».